Con la sentenza dell’11 febbraio, la Cassazione si è pronunciata sulla schema normativo del reato dall’art. 416 bis del cod. pen. in tema di mafia c.d. “ delocalizzata ”.
La definizione giuridica dell’associazione ai sensi dell’art. 416 bis cod. pen., sulla scorta degli esposti indici rivelato.
Nello schema normativo previsto ed omertà.
Anche una sola condotta, considerata in rapporto sociale in cui si esplica, può esprimere di per sé la forza intimidatrice del vincolo associativo.
Né va trascurata una tutto contrapporsi.
L’orientamentorio di elezione.
Ancora, ai fini della integrazione della condotta di partecipazione è necessario che l’agente si metta a disposizione non dei singoli associati ma dell’intera organizzazione criminale per il perseguimento alla consumazione dei reati scopo.
Scarica la Sentenza della Cassazione penale 5445 2020 11 febbraio 2020









