La logica di inferenza nel bilanciamento delle ipotesi nei giudizi grafico-forensi

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Pubblichiamo il seguente contributo nella Rivista Attualità Grafologica, N. 134 Anno XXVIII n. 1 gennaio-giugno 2019, rivista dell’Associazione Grafologica Italiana.

Introduzione

«La nostra conoscenza del passato, possiede un bagaglio di conoscenze imperfette» (Taroni, Bozza e Vuille, 2017, pag. 30).

L’incertezza, dunque, non rappresenta che una costante presenza nella nostra vita e nell’attività quotidiana, e le attività di indagine forensi con le quali ci confrontiamo quotidianamente non fanno altro che confermarlo.

«Il diritto obiettivo di un’elevata probabilità» (Mura, 2004, pag. 1808 e ss.).

Pertanto è d’uopo costatare come nella pratica di tutti i giorni l’interpretazione dei risultati ottenuti a partire da analisi su tracce dette “classiche” sia deficitaria della necessaria valutazione probabilistica prediligendo, quasi sempre, espressioni categoriche, che si traducono in un giudizio sulle ipotesi le quali, invece, dovrebbero essere di interesse del giudice.

Questa problematica è stata sottori delle scienze forensi di adottare degli standard sul modo di riportare i risultati nelle testimonianze al fine di scongiurare l’eventualità concreta che le espressioni usate dai periti vengano categorizzate come arbitrarie e fallaci (Taroni, Bozza, Vuille, 2017, pag. 26).

Aspetto di valutazione della prova scientifica.

Lo scienziato, lo scopo di ogni scienza forense (e la grafica forense non fa eccezione) è quella di discriminare tra cause alla luce di una particolare nuova informazione.

Il ragionamento inferenziale

Ogni soggetto (Garbolino, 2014, pag. XI).

L’osservazione dell’oggetto la regola d’inferenza. Ma queste sono acquisizioni di tipo “intermedio” (o anche primarie) che non conducono ad una individuazione certa della causa.

L’abduzione processuale ha esigenze caratteristiche, poiché costringe a risalire dalla traccia alla causa in termini di, almeno tendenziale, sicurezza, cioè con un rischio di errore assai più contenuto nelle innumerevoli abduzioni della vita quotidiana (Fassone, 1995, pag. 1104).

Nel contesto fino alle mere opinioni e ai pregiudizi (Twining, 2003, pag. 99, traduzione di Garbolino, 2014, pag. 11).

Ciò che può unificare questi risultati intermedi è la formulazione dell’ipotesi esplicativa, e cioè di una proposizione del tipo: «se fosse accaduto X, esso sarebbe spiegazione degli elementi posseduti» (Proni, 1990).

Nel ragionamento.

Con questa nozione si intende non la sola formulazione di un’ipotesi ma anche le modalità con cui l’ipotesi viene “testata” e selezionata.

Si comprende come abduzione ed ipotesi siano strettamente collegate: l’abduzione, nel suo primo livello, è la forma di inferenza che consente di risalire da un evento ciò sia possibile nell’esperienza scientifica specifica) è il passaggio che occorre affrontare per dare consistenza all’investigazione tecnica forense.

Ma quali sono i requisiti indispensabili di accoglibilità dell’ipotesi formulata?

In sintesi sono:

  • la rilevanza (cioè la capacità di spiegare il fatto deve essere deducibile dall’ipotesi proposta);
  • la comprovabilità (nel senso che deve esistere un rapporto e taluni dati empirici posseduti o possedibili);
  • la compatibilità (tra l’ipotesi formulata e altre ipotesi già stabilite in precedenza) (Copi, 1964).

Trasponendo queste acquisizioni sul piano pratico dell’indagine grafico-forense è possibile osservare che, nella maggioranza dei casi, l’oggetto di ricerca, in una ipotesi provvisoria esplicativa.

In tale “contesto essa è a largo raggio e a limitata concludenza (Fassone, 1995, 1104). Le evidenze che si offrono inizialmente sono, di regola, insufficienti per una ipotesi esplicativa risolvente.

La prima ipotesi (la quale potrebbe anche essere identificata nella classica ipotesi contenuta nel quesito dal giudice), dunque, ha per lo più un carattere di genericità e di provvisorietà, e perciò deve essere impiegata essenzialmente per produrre ulteriori ambiti di ricerca (attraverso i quali è possibile “testare” l’ipotesi) dopo di che essa dovrà essere confermata o sostituita da ipotesi più specifiche.

Esemplificazione del ragionamento delle ipotesi

L’esperto:

a) l’ipotesi che l’evento;

b) l’osservazione del fenomeno O aumenta la credibilità dell’ipotesi che l’evento.

Riportando il tutto della simulazione (A).

Ma per verificare la credibilità (o resistenza) di tale proposizione creduta dall’esperto occorre che:

c) l’ipotesi dell’evento A (simulazione) sia vera ed entri in una possibile spiegazione del perché il fenomeno O (giustapposizione) è vero;

d) la conoscenza del fenomeno O (giustapposizione) aumenta la credibilità dell’evento A (simulazione).

E diremo a questo al fenomeno O (giustapposizione) quando:

e) esiste un fenomeno D (contrario alla giustapposizione) incompatibile con l’evento A (simulazione) tale che D (fenomeno contrario alla giustapposizione) entra in una possibile spiegazione del perché il fenomeno O (giustapposizione) è vero;

f) la conoscenza del fenomeno D (evento A (simulazione).

Se tale proposizione è vera, l’esperto di A.

Un’ipotesi A e il suo complemento eventi D, propri di “non-A”, sono incompatibili con l’ipotesi A.

Per poter stabilire oggettivamente e in maniera attendibile la rilevanza probato le spiegazioni offerte a dimostrazione dell’ipotesi che A è vera con le spiegazioni offerte a dimostrazione che l’ipotesi “non-A” è falsa.

In altre parole, ogni contesto non solamente O1, O2, O3, già constatati, ma anche O4, O5, etc. e non D1, D2, D3 proprie di “non-A” … e così via”).

Pertanto i fenomeni On e Dn non aumenterebbero né diminuirebbero la credibilità di A e “non-A”.

Quello descritto da tempo dalla comunità scientifica internazionale.

In buona sostanza, le proposizioni sopra indicate altro non sono che la schematizzazione di un ragionamento nella definizione dettata dal codice penale.   

Un uso sistematico del ragionamento esse tipicamente possono essere portatrici di pregiudizi (bias cognitivi) e stereotipi.

È necessario dunque pretendere dall’esperto in tutte le discipline forensi (e tra queste anche la grafica) gli esperti sono chiamati ad interpretare i loro risultati.

«La condivisione di tali criticità rivela l’esigenza di colmare la lacuna di idonei paradigmi di riferimento manoscritturale» (Matranga, Fiorentino, D’Agnelli, 2018, pag. 61).

A tal proposito di vista logico e teorico) l’equazione logico-formale di Hempel secondo cui il grado di probabilità di una ipotesi dipende dalla sua capacità di resistenza alla contro-ipotesi e questa resistenza è a sua volta proporzionale alla quantità di informazioni coerenti con l’ipotesi medesima (Canzio, 2005, pag. 55).

Nel caso specifico della comparazione tra tracce grafiche la materia di interesse, non basandosi su leggi scientifiche, deve ricercare la propria attendibilità sull’adozione di un metodo induttivo che ci consente di ricomporre i frammenti della realtà tecnica in un quadro unico.

Approccio bayesiano (di tipo logico)

È statodi sperimentali e di ogni indagine forense (inclusa quella della grafica) è quello di discriminare tra ipotesi alla luce di nuove informazioni.

È comunemente accettato lo schema logico utile affinché gli eventi incerti possano essere aggiornati alla luce di nuove informazioni disponibili.

Il teorema di Bayes, che costituisce il modello formale per aggiornare una probabilità soggettiva, può essere utilizzato di giudizio E è considerata sia in relazione alla probabilità che si dia E se H è vera sia in relazione alla probabilità a priori di H (probabilità a priori dell’ipotesi di colpevolezza), secondo la formulazione convenzionale (Cataldo, 2013):

FIG 1

Nel processo penale italiano il teorema di Bayes è stato penale, in sede di valutazione di una prova dattiloscopica (Della Torre, 2015).

In ambito sia nella coppia madre-figlio.

Nelle applicazioni processuali il teorema di Bayes è formulato tra le probabilità a posteriori della colpevolezza e dell’innocenza, secondo la seguente formulazione:

FIG. 2

 

 

Nel passaggio tra le probabilità a priori e le probabilità a posteriori il fattore determinante è la determinazione della Likelihood Ratio (Lr):

FIG. 3

Anche nello specifico setto” (Matranga, Fiorentino, D’Agnelli, 2018, pag. 57-58).

L’esperto per poter così esprimere un giudizio sull’ipotesi a posteriori (sempre di pertinenza del giudice).

Pertanto.

Il giudice, sulla base delle informazioni disponibili (assunte dalle parti nel processo) assegnerà all’esperto in indagine).

Nel caso della materia di interesse della grafica forense, a differenza di altre scienze forensi come ad esempio quella del DNA, non disponendo di database di riferimento.   

Nel cammino sollecitato e conseguenza reale, giungendo all’esclusione dell’ipotesi solo quando la relazione è in termini di contraddizione, ed approfondendo invece l’esplorazione dell’ipotesi negli altri casi.

Il punto – le altre.

Visto peritale ha influenza sul processo decisionale del giudice, sono necessarie pratiche che (1) garantiscano una corretta qualificazione dell’incertezza, (2) valutino i risultati in modo critico e (3) mostrino trasparenza, uso di basi scientifiche e principi razionali nelle procedure di inferenza.

Gli esperti devono poter garantire, attraverso la loro testimonianza, che la valutazione dell’elemento di prova scientifica sia equilibrata, robusta, trasparente e logica (Nack, 1999, pp. 32-39).

Considerato di verosimiglianza (Found, Bird, 2016, pag. 70).

Riferimenti bibliografici

Achinstein P. (2001), The book of evidence, University Press, Oxford.

Aitken C., Taroni F. (2004), Statistics and the evaluation of evidence for forensic scientists, John Wiley & Sons, Ltd, Southern Gate, Chichester West Sussex, England.

Barone F. (1974), L’uomo e il mito della certezza, Agnesotti.

Brusco C. (2008), La valutazione della prova scientifica, in Dir. pen. proc., Dossier: La prova scientifica nel processo penale, pp. 23 e ss.

Canzio G. (2005), Prova scientifica, ricerca della “verità” e decisione giudiziale nel processo penale, in Riv. trim. dir. proc. civ., Quaderno n. 8, pag. 55.

Castaldi M., Santocollo nell’indagine grafica forense, in Attualità Grafologica n. 131, luglio-dicembre, pp. 117-141.

Cataldo E.M. (2013), Logica della prova, statistical evidence e applicazione della teoria della probabilità nel processo penale, Relazione svolta al convegno “La logica dei numeri. La prova statistica nel processo penale”, organizzatorio della Corte di Cassazione dell’Unione Camere Penali Italiane, Roma 26 gennaio.

Chimichi S. (2011), Profili giuridici del riconoscimento del parlante, in Scienza e processo penale, a cura di Conti, Milano, pp. 383-393.

Copi I. (1964), Introduzione alla logica, Mulino.

De Finetti B. (1930), Fondamento probabilistico, in Bollettino della Unione Matematica, 9, 258-261.

Della Torre J (2015)., Il “teorema di Bayes” fa capolino al tribunale di Milano, commento alla sentenza del Trib. Milano, sez. G.I.P., 18 giugno 2015, giud. Gennari, in Dir. Pen. Contemporaneo https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1445326014DELLATORRE_2015b.pdf.

Dror I.E., Miller L.S., Stoel R.D. (2014), Bias Among Forensic Document Examiners: A Need for Procedural Changes, in Australian Journal Forensic Sciences, pp. 91-97.

Edwards A.W.F. (1984), Likelihood, Cambridge University Press.

Fassone E.(1995), Dalla “certezza” all’ipotesi preferibile. Un metodo per la valutazione, in Riv. It. Dir. E proc. Pen., pag. 1104 e ss.

Ferrari G., Matranga V. (2008), La codificazione dei giudizi grafico-forensi, in Rivista Scrittura n. 145, gennaio-marzo, pp. 44-51

Finkelstein M.O. (1970), A Bayesian approach to identification evidence, in Harvard Law Review, Vol. 8, nr. 3, Jan.

Found B, Bird C. (2016), The Modular Forensic Handwriting Method, Published by the Association of Forensic Document Examiners, Journal of Forensic Document Examination Vol. 26, pp. 7-83

Frixione M. (2007), Come Ragioniamo, Laterza Editore.

Garbolino P. (2014), Probabilità e logica della prova, Epistemologia Giudiziaria, Giuffrè Editore.

Garbolino P. (2007), Nuovi strumenti logici e informatici per il ragionamento giudiziario: le reti bayesiane, in Riv. Cass. pen. N. 47, pp. 326–344.

Hempel C.G. (1986), Aspetti della spiegazione scientifica, Milano, Il Saggiatore.

Huber Roy A., Headrick A. M. (1999), Handwriting Identification: Fact and Fundamentals, CRC Press.

KÖller N., Kai N., Rieb M., Sadorf E. (2004), Probability Conclusions in Expert Opinions on Handwriting, Substantiation and Standardization of Probability Statements in Expert Opinions, Luchterhand, Munchen.

Matranga V. (2010), Sorveglianza dell’errore nell’analisi forense delle manoscritture, in Scrittura n. 156 ottobre-dicembre, pp. 33-45.

Matranga V. (2008), L’identificazione dell’autore, pp. 165-175.

Matranga V. (2018), Il ruolo della complessità grafica nei nuovi orientamenti protobre.

Matranga V. Fiorentino V. D’Agnelli S. (2018), Dalle categorie segniche alla complessità. Un percorso evolutivo, in Rivista Attualità Grafologica n. 132 gennaio-giugno, pp.57-66.

Meier P., Zabell S. (1980), Benjamin Peirce and the Howland will, in Journal of the American Statistical Association, Vol. 75, pp. 497-506.

Mura A. (2004), Teorema di Bayes e valutazione della prova in Cassazione Penale Vol. 44 Fasc. 5.

Nack A. (1999), Beweisrecht: Zum Beweiswert kriminaltechnischer Untersuchungsergebnisse, in Kriminalistik, No. 32.

Nocentini C. (2006), Il problema grafologico, Sulla Rotta del Sole Giordano Editore.

Ferrari G. (2014), L’esplicito della verità tecnica, in Attualità Grafologica n. 125, luglio-dicembre, pp. 67-85.

Proni G. (1990), Introduzione a Peirce, Bompiani, Milano.

Santo dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli e dall’Associazione Giuristi del Golfo, presso il Tribunale di Napoli, 8 Gennaio.

Santorelli G. (2016), La valutazione della prova grafica nel processo penale, in Attualità Grafologica n. 128 gennaio-giugno, pp. 79-90.

Sargur N. Srihari, Sung-Hyuk Cha, Hina Arora, Sangjik Lee (2002), Individuality of Handwriting, in Journal Forensic Science, July, Vol. 47, No. 4, pp. 1-17.

Taroni F., Biedermann A. (2005), Inadequacies of posterior probabilities for the assessment of scientific evidence, in Low, Probability and Risk, 4, download from  https://academic.oup.com/lpr.

Taroni F., Bozza S., Vuille J. (2017), Il Ruolo della probabilità nella valutazione della prova scientifica, in Prova Scientifica e Processo Penale a cura di Giovanni Canzio e Luca Lupària, Cedam, pp. 23-71.

Taruffo M. (2009), La semplice verità. Il Giudice e la costituzione dei fatti, Laterza edizioni.

Twining W. (2003), Evidence as a multi-disciplinary subject, in Law, Probability and Risk, pp. 91-107.

Ubertis G. (1979), Fattorio penale, Giuffrè, Milano.

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Giuseppe Santorelli
Giuseppe Santorelli (Napoli, 30 giugno del 1979) è Esperto in analisi e comparazioni di grafie e falso documentale in ambito forense, formatore in ambito nazionale e autore di articoli scientifici. Membro ordinario dall'Associazione Grafologica Italiana e Membro del Dipartimento Peritale, nonchè ordinario dell'Accademia Italiana di Scienze Forensi. Studioso e profondo conoscitore delle linee guida Europee dell’ENFSI nonché degli standard internazionali ASTM, in uso nel settore dell'esame forense delle manoscritture. Studioso della realtà giuridico tecnico-scientifica nord americana e degli sviluppi anglosassoni delle scienze forensi. Da diversi anni, mediante una divulgazione scientifica, condivide con la comunità di esperti grafologi nazionali un approccio multidisciplinare all'indagine grafica mediante i più aggiornati protocolli e avanzate tecnologie. Insieme al Dipartimento Peritale dell'Associazione Grafologica Italiana, già dal 2017, ha elaborato (e pubblicato) il Protocollo di indagine nell'esame forense delle manoscritture (mutuato dalle Best Practice dell'ENFSI) e le linee guida del grafologo forense.