La Suprema Corte, respingendo il ricorso propostogli, si è soffermata sui presupposti di legittimità della perquisizione al fine di verificare gli effetti di una perquisizione illegittima e i limiti ad eventuali profili di inutilizzabilità.
Secondo l’orientamento dell’inviolabilità del domicilio.
Ne consegue che, non potendo essere qualificato irrilevante il modo con cui ad esso si sia pervenuti» (Cass. Sez. U. n. 5021 del 27/3/1996, Sala, rv. 204643).
Tale impostazione, successivamente ribadita e unanimemente condivisa (da ultimo Cass. Sez. 3, n. 19635 del 17/2/2016, Pirri, rv. 266580; Cass. Sez. 2, n. 31225 del 25/6/2014, Mykhailo, rv. 260033), è stata di recente suffragata anche dalla Corte costituzionale (Corte cost. 219 del 2019), che ha escluso ogni forma di inutilizzabilità derivata, non espressamente sancita dalla legge, e quindi l’impossibilità che si estenda il regime della nullità anche nei casi in cui, viceversa, il sequestro è comunque obbligatorio.










