Post Facebook e propaganda ai fini di superiorità razziale

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La Corte di Cassazione ha respinto a quelli meridionali, posta in essere dall’imputata attraverso il social network Facebook.

In particolare, l’imputata commentava un’immagine satellitare dell’Italia priva delle regioni centro-meridionali, comprese il Lazio e l’Abruzzo, accompagnata dalla dicitura “il satellite vede bene, difendiamo i confini”, che commentava con l’inserimento della frase “Forza Etna, Forza Vesuvio, Forza Marsili”.

In questa, incontroversa, cornice, il Tribunale di Monza riteneva che il post inserito-legge n. 122 del 1993.

Di contrario avviso, invece, era la Corte di appello di Milano che riteneva la condotta posta in essere dall’imputata sprovvista di quelle connotazioni discriminato dalla norma.

In questo, e non – invece – sui suoi comportamenti» (Sez. 5, n. 32862 del 07/05/2019, Borghezio, Rv. 276857-01; si veda in Sez. 3, n. 39606 del 23/06/2015, Salmè, Rv. 264376-01).

Tuttavia, il commento di un’immagine satellitare dell’Italia priva delle regioni centro-meridionali, accompagnata dalla frase – contrastante con le più elementari norme del buon senso – “il satellite vede bene, difendiamo i confini”.

In questo controverso alle modalità telematiche con cui veniva trasmessa la comunicazione, postata su Facebook senza connotazioni propagandistiche, correttamente escluse nella sentenza impugnata.

Né rilevava, in senso sfavorevole all’imputata, la carica rappresentativa rivestita presso la Provincia di Monza e Brianza, atteso che il to-legge n. 122 del 1993.

Nel caso in esame, pertanto contrastanti con le più elementari regole del buon senso, ancorché spregevoli moralmente – utilizzati dall’imputata per manifestare il suo pensiero.

Né potrebbe essere diversamente, atteso che la natura di reato attraverso la formulazione di un giudizio ex ante.

Ne discende che l’inquadramento comunicativo dell’imputata.

Cassazione 6933 del 21.02.2020

24 febbraio 2020

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