La Suprema Corte, interpellata in seguito di omicidio colposo e sulla successione delle leggi penali.
Prima dell’introduzione dell’art.1, comma 1, lett.c) del d.l. 23 maggio 2008, n.92, convertito di omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro era di anni cinque di reclusione.
Il raddoppio dei termini di prescrizione, ex art. 157, comma 6, cod. pen., è stato dall’art. 6 della I. 5 dicembre 2005, n.251 (cd. legge “Cirielli”) in vigore dal 18/12/2005.
Per effetto d.l. 92/2008) era, nella vigenza del nuovo regime di prescrizione, di anni 15 di reclusione.
Secondo gli Ermellini ha erratoriale nell’affermare che il raddoppio del termine di prescrizione è “conseguente alle modifiche introdotte con il D.L. n. 92/2008”.
Il richiamo al d.l. 92/2008 è inconferente poiché la previsione del raddoppio della prescrizione è stata introdotta con I. 251/2005.
Ai fini della individuazione del regime di prescrizione da applicarsi occorre rilevare come il Giudice di legittimità abbia avuto delle modifiche ad esso apportate dall’art. 6 L. 5.12.2005 n.251.
Sul punto applicabile la normativa di cui al previgente art. art. 157 cod. pen.)“.
La sentenza delle Sezioni Unite Pittalà era stata chiamata a pronunciarsi sul seguente quesito”.
All’esito:
“In tema di successione di leggi penali, nel caso in cui l’evento lesivo)” (così Sez. U, n. 40986 del 19/07/2018, Rv. 273934 – 01).
In ordine alla ratio sottesa alla estensione al regime della prescrizione della regola di diritto:
“le ragioni di interpretazione sistematica e di consonanza con i principi costituzionali richiamati a conforto di retroattività della norma penale più sfavorevole trovano fondamentali agganci nella giurisprudenza di legittimità, anche a sezioni unite e del giudice delle leggi”.
Tutto estinti per prescrizione i reati ascritti ad uno degli imputati.









