Le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione sono stati chiamati a dirimere un’interessante questione procedurale in tema di competenza a liquidare le spese ad ausiliario del magistrato nella fase successiva all’archiviazione.
Rammentiamo che a norma dell’articolo 3 lettera n) del D.P.R. 115/2002 sono definiti come segue:
“ausiliario del magistrato all’ufficio può nominare a norma di legge”.
Si tratta di una figura fondamentale nel processo penale.
La questione rimessa alle Sezioni Unite può essere così sintetizzata: se, in caso di istanza di liquidazione delle spese presentata successivamente alla pronuncia del provvedimento di archiviazione, la competenza a provvedere, ai sensi dell’art. 168 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, appartenga al giudice per le indagini preliminari o al pubblico ministero.
Il primo comma dell’articolo 168 prevede che “La liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato che procede”.
La soluzione, per la Suprema Corte, passa attraverso la lettura dell’art. 263 cod. proc. pen., che, pur non prendendo in espressa considerazione, nell’ambito di archiviazione, stabilisce, al comma 6, che, dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione, sulla restituzione delle cose sequestrate provvede il giudice dell’esecuzione.
La previsione, pur se espressamente riferita alla sentenza, costituisce, secondo le Sezioni Unite, l’espressione di un principio di carattere generale in base al quale, qualora alla restituzione del bene non abbia provveduto deve rivolgersi al giudice dell’esecuzione.
La enunciata regola deve quindi applicarsi anche al provvedimento di archiviazione, atteso che esso definisce la fase delle indagini preliminari, facendo sì che tutti i poteri conferiti al pubblico ministero ed al giudice per le
indagini preliminari passino a quest’ultimo, ma in funzione di giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 665 cod. proc. pen.
Il “magistrato, eventualmente presso altro ufficio, ma la materiale disponibilità del medesimo in ragione della funzione esercitata.
Il “magistrato, eventualmente presso altro ufficio, ma la materiale disponibilità del medesimo in ragione della funzione esercitata.
E’ stato, spetta al giudice per le indagini preliminari in qualità di giudice dell’esecuzione”.
Scarica il testo integrale della sentenza delle Sezioni Unite n.4535 del 3.02.2020.










