Successione norme e rinnovazione del dibattimento in appello

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Con la Sentenza pubblicata il 26 febbraio, gli Ermellini hanno emesso pronuncia di accoglimento, nella seguente questione.

La Corte di appello, in riforma integrale della sentenza, appellata dal Procurato entrambi gli imputati e la società responsabili degli illeciti rispettivamente contestati e li ha condannati alle pene stimate di giustizia.

I ricorrenti hanno lamentato l’omissione di motivazione e mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, in violazione dell’art. 603, comma 3- bis, cod, proc. pen. e dell’art. 6 Cedu.

Rileva la Suprema Corte che la sentenza di I grado è stata riformata in peius senza rinnovazione dell’istruttoria in appello.

La regola introdotta dall’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. non to e non da quella vigente all’epoca di instaurazione del giudizio.

Già prima della “positivizzazione” della regola ad opera del legislato nell’art. 6, par. 3, lett. d), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, la Corte di cassazione deve annullare con rinvio la sentenza impugnata» (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267492-01).

E ancora «È affetta da vizio di motivazione, per mancato degli apporti dichiarativi)» (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785-01).

Scarica la Sentenza Cassazione Penale 7563 del 26 02 2020

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