Valutazione esigenze cautelari su richiesta sostituzione misura: il caso Traini

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La Corte di Cassazione non ha accolto la richieste di gradazione e sostituzione della misura cautelare ricordando importanti principi in tema di valutazione delle esigenze cautelari.

La corte di Cassazione ha rammentatodia cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall’art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o sostituzione della misura (Sez. 2, n. 46368 del 14/09/2016, Mirabelli, Rv. 268567; n. 47416 del 30/11/2011, Pantano, Rv. 252050).

Va altresì rilevato temporale (Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2018, Ben Aicha, Rv. 273139).

Gli Ermellini hanno considerato alla comprensione, sociale prima che giuridica, della negatività della sua condotta.

Su tale profilo rinviano alla motivazione, logica ed esaustiva, espressa dal Tribunale del riesame, che in assonanza con la sentenza di merito e opportunistico, a fronte della gravità della condotta perpetrata e delle accertate ragioni di odio razziale che ne stavano alla base.

Sotto (Sez. 2, n. 49453 del 08/10/2013, Scortechini e altro, Rv. 257974).

Per il giudizio sull’attualità e concretezza, il Tribunale del riesame ha mutuato l’attenuazione della misura cautelare, e non la revoca.

Nel caso di specie, comunque, il collegio non si era limitato, onde giungere alla conclusione della persistenza del rischio di recidiva derivante dalla perdurante mancanza di comprensione dei fatti e dall’assenza di reale rivisitazione critica della vicenda, nel suo enorme disvalore.

In conclusione, lo spessore dell’individuata esigenza cautelare e le gravi modalità di esplicazione della condotta di reato il Tribunale a negare la misura detentiva domestica, con la motivazione che non vi è certezza che il Traini presti osservanza agli obblighi imposti dagli arresti domiciliari.

Cassazione penale n.7425 del 2020_Traini_25.02.2020

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