231 e caporalato: pronuncia cautelare su un recente caso

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La Cassazione, per l’ipotesi di sfruttamento cautelare il relazione a un’ordinanza con cui il G.i.p. applicava ad alcuni soggetti la misura cautelare dell’obbligo di residenza e disponeva il sequestro preventivo delle quote sociali e dei beni di proprietà della società ritenuta responsabile.

La difesa ricorre eccependo, tra l’altro, la violazione di legge sotto il profilo del fumus commissi delicti per erronea applicazione della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 603-bis c.p. ratione temporis vigente nonché per mancanza di motivazione in violazione dell’art. 125, comma 3, c.p.p. a fronte delle modifiche introdotte dalla legge n. 199 del 2016, entrata in vigore in data 4.11.2016.

Deducono, tra l’altro, che gli indagati sono considerati quali diretti datori lavoro e l’attribuzione di questa qualifica

segnala già l’infondatezza in dirittore di lavoro non può inquadrarsi tra i soggetti attivi della fattispecie incriminatrice almeno nella formulazione previgente all’entrata in vigore della legge n. 199/2016, che annoverava tra i possibili soggetti attivi esclusivamente l’intermediario.

Sostengono che il provvedimentovaluta una componente fondamentale della fattispecie, in assenza della quale potrebbero finire con l’assumere rilievo anche comportamenti sostanzialmente inoffensivi.

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso.

Innanzituttore di lavoro ma a condizione che questi non fosse concorrente del primo.

Nel caso che occupa, la contestazione provvisoria (anche nel capo b) si riferisce a fattispecie concorsuali in cui, tra i concorrenti, son ricompresi sia soggetti astrattamente qualificabili come “datori di lavoro” sia soggetti per i quali tale qualifica non emerge nitidamente.

Per ciò che attiene al “fumus commissi delicti”, molte sono le fonti indiziarie:

  • reclutamento stretta sorveglianza;
  • applicazione di vessato;
  • orari di lavoro estremamente penosi, senza riconoscimento di periodi di riposo, ferie o permessi retribuiti per malattia;
  • corresponsione di una paga del tutto irrisoria e inferiore a quella prevista dai contratti collettivi;
  • violazione della normativa in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.

I lavorato di bisogno, chiaramente riconoscibile e ben nota agli indagati.

Sotto si trovavano in condizioni economiche e familiari assai disagiate.

A ciò deve, poi, aggiungersi che gli indagati erano soliti rivolgere minacce ai lavoratori per dissuaderli dall’avanzare richieste sulla retribuzione e sull’orario di lavoro e per indurli ad accettare le penose condizioni di lavoro imposte.

Cassazione penale n.10209 del 16.03.2020

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