Italia condannata dalla Corte di Giustizia Europea al pagamento la concorrenza nel campo alberghiero.
Con la Sentenza scaricabile la CGUE ha condannatore alberghiero in Sardegna.
Lo Stato membro dovrà, quindi, versare al bilancio dell’Unione una somma forfettaria pari a EUR 7 500 000 nonché, a partire dalla data odierna, una penalità pari a EUR 80 000 per ogni giorno di ritardo.
Nel 2008 la Commissione ha deciso che taluni aiuti concessi dall’Italia in favore di imprese alberghiere della Sardegna erano incompatibili con il mercato complessivo pari a circa EUR 13,7 milioni) immediatamente ed effettivamente presso i beneficiari.
Con sentenza del 29 marzo 2012, pronunciata nell’ambito tutti i provvedimenti necessari per recuperare gli aiuti in questione.
Poiché l’Italia continuava a non conformarsi a detta sentenza, la Commissione ha proposto di una somma forfettaria nonché di una penalità.
Con la sentenza de quo, la Corte ha constatato dalla Commissione (ossia l’11 settembre 2014), le misure necessarie a recuperare integralmente gli aiuti di cui trattasi, è venuta meno all’obbligo ad essa incombente di eseguire la sentenza della Corte del 2012.
La Corte ha sotto valere, ossia che il recupero integrale degli aiuti in questione sarebbe impossibile.
La Corte ha rilevato: di conseguenza, i giudici italiani non possono disporre alcuna sospensione del recupero degli aiuti di cui trattasi.
Infine, la Corte ha ricordato nella sentenza della Corte del 2012.
Pur riconoscendo gli sforzi compiuti dall’Italia nel recupero degli aiuti in questione (nel 2019, l’89% dell’importo forma di una penalità e di una somma forfettaria.
Per quantorsione della concorrenza, nonché la sua durata considerevole (oltre sette anni dalla prima sentenza della Corte).
Peraltro, sempre ai fini del calcolo della penalità, la Corte ha valutato dal 2015.
La Corte ha specificato dell’Unione.
Di conseguenza, la Corte ha condannato pari a EUR 80 000 per ogni giorno di ritardo nell’applicazione delle misure necessarie per conformarsi alla sentenza del 2012 (tale penalità è dovuta dalla pronuncia della sentenza odierna fino alla data di completa esecuzione della sentenza del 2012).
Scarica la Sentenza della CGUE causa C 576 18 del 12.03.2020.









