La sentenza della Corte di Cassazione penale affronta un interessante tema inerente alla responsabilità ex decreto alla commissione di reati che non fanno parte del catalogo (nella fattispecie reati tributari precedentemente alla recente riforma).
Con sentenza della Corte d’appello di Milano venivano confermate, tra l’altro, confermava la sentenza appellata nei confronti di un ente ritenuta colpevole dell’illecito, la stessa è stata condannata alla sanzione amministrativa di 300 quote nella misura di 500€ per quota, così complessivamente in C 150.000,00, oltre alle pene accessorie di legge e alla confisca di beni e valori fino alla concorrenza di C 2.188.522,94.
La società ha dedotto alcuni motivi di ricorso tra cui:
- vizio di violazione di legge in riferimento esclusivamente alle fattispecie concrete configuranti i delitti-scopo della societas riconducibili al contempo a quelli elencati nella sezione III del capo I del D.Igs. n. 231/2001;
- vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 2 e 5 D.Igs. n. 231/2001, laddove il vantaggio ascritto legislativo. Conseguente illegittimità della confisca.
La Corte di Cassazione conclude rigettando entrambi i motivi.
La questione giuridica è quella del rapporto.
Sul punto con la previsione di delitti di criminalità organizzata.
L’art.24-ter individua due diverse ipotesi, sottori distinti:
a) il primo comma disciplina gli illeciti connotati da maggiore gravità, ossia i delitti di cui agli artt. 416, co. 6, 416- bis c.p., nonché quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, ovvero al fine di agevolare l’attività di tali peculiari societas sceleris, e agli artt.416ter, 630 c.p. e 74 D.Igs. n. 309/90;
b) il secondo comma, invece, incrimina condotte la cui minore gravità si riflette anche sul più tenue trattamento al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle prevista dall’art. 2, co.3, L. n. 110/1975.
Il D.Igs. n. 231/2001 già contemplava come reato le fattispecie associative, ma limitatamente all’ipotesi di delitti connotati da tratti di transnazionalità, come previsti dall’art. 3 L. n. 146/2006 (di ratifica della Convenzione Onu sulla lotta alla criminalità organizzata transnazionale).
La novella legislativa ha sollevato legislativo.
Si è censurata, infatti, l’introduzione di una di “clausola aperta”, utilizzabile quale strumento.
Laddove si sposasse la tesi dell’estensione della responsabilità della persona giuridica non solo al reato normativo.
Una linea esegetica maggiormente estensiva, infatti, ha escluso la ravvisabilità di argomenti teorici ostativi alla possibilità di contestare all’ente la responsabilità amministrativa per reati non contemplati nel catalogo dei reati-presupposto reati-fine dell’associazione per delinquere.
Permarrebbero tuttavia le problematicità connesse alla costruzione del Modello di cui al medesimo decreto-fine suscettibile di essere incluso nel programma criminoso dell’associazione, con la conseguenza di una pressoché impossibile mappatura dei rischi.
Secondo un’altra impostazione i reati-fine dell’associazione potrebbero essere considerati reati-presupposto positivamente indicati dal D.Igs. n. 231/2001.
In questo espressamente previsti.
Anche in giurisprudenza è stato in due ordini di ragioni:
1) il reato a prescindere dall’esecuzione concreta degli illeciti programmati;
2) l’art. 2 D.Igs. n. 231/2001 prevede che l’ente non possa essere ritenuto.
Pertanto.
Diversamente l’autore-persona fisica dovrà rispondere per tutti gli illeciti al medesimo imputati, mentre la persona giuridica potrà vedersi contestati solo quelli ricompresi nella elencazione tassativa del D.Igs. n.231/2001.
Con la sentenza n. 3635 del 24 gennaio 2014, la Suprema Corte aveva rimarcato”.
L’art. 416 c.p. non avrebbe pertantore.
L’art. 24-ter D.Igs. 231/2001 non avrebbe potuto per ribaltare il principio di tassatività alla base del sistema punitivo anche delle persone giuridiche.
La dottrina ha tuttavia evidenziato confiscabile a carico dell’ente.
La “via patrimoniale” avrebbe pertanto di ricondurre in capo alla persona giuridica le conseguenze penali anche di illeciti non inclusi nella “lista nera”.
Si tiene a precisare tuttavia che l’associazione per delinquere, in quanto dagli associati.
Non si verificherebbe alcun vulnus al principio di legalità sia sul piano formale, tenuto l’ente risponde non già dei reati-fine, ma delle “proiezioni patrimoniali” del programma criminoso, venendo gli illeciti avvinti dal vincolo associativo.
La responsabilità dell’ente resta limitata all’associazione.
Non si tratta, infatti, di aprire alla possibilità di raggiungere, mediante la misura ablato.
Realizzato ai reati-fine.
Ciò esplica i suoi riflessi anche in tema di confisca.
In base all’art. 19 D.Igs. n. 231/2001, infatti, “nei confronti dell’ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto”.
Il profitto di esso, né i mezzi utilizzati per commetterlo.
Tale disposizione si pone quindi su un piano differente rispetto o prezzo“.
L’art. 11 non si limita a menzionare anche il prodotto paventa la praticabilità della confisca per equivalente anche nel caso di interposizione fittizia, che ben può coinvolgere un ente.
Anche l’art. 19 contempla la confisca per equivalente, nel caso classico di ineseguibilità della confisca diretta (perché le res da apprendere non esisto”).
Il puntonomo e la cui effettiva realizzazione è agevolata dall’organizzazione criminale.
Pertanto-fine, con accresciuta potenzialità di vantaggio.
I partecipi agiscono nella consapevolezza che le attività sono volte alla realizzazione del comune programma criminale e dei profitti che ne derivano, e dunque dei vantaggi che l’associazione otterrà concretamente e periodicamente in maniera duratura e permanente, anche e soprattutto attraverso la consumazione dei reati programmati.
Profitto al medesimo deriva dalla qualità stessa di partecipe.
Ben possono emergere ulteriori benefici che, nella prospettiva dell’associato, assurgono ad autentici “guadagni”, derivanti dalla partecipazione all’associazione.
L’aggregazione criminale di cui alle fattispecie associative, in virtù proprio della sua articolazione organizzativa, facilita la commissione dei reati-fine, e mutua da questi il proprio profitto.
Anche in ipotesi di reato sociale”.
Dunque effettivamente sono i singoli reati a monte a generare materialmente le entrate, ma queste si fanno profitto divisibile solo per il tramite della sovrastruttura costituita dall’associazione per delinquere.
Il necessario passaggio dalle casse dell’associazione e dalle decisioni dei suoi vertici rende dunque il profitto proprio dell’associazione.
Concludono gli Ermellini che, come correttamente evidenziato all’art. 24-ter D.Igs. n. 231/2001.
La realizzazione del programma criminoso, e dunque degli illeciti effettivamente posti in essere, viene in rilievo non al fine di valutare la responsabilità della persona giuridica per ciascuno di essi, ma solo nei limiti in cui i medesimi abbiano apportato ai fini della confisca.
Sotto.
Correttamente il giudice di secondo grado ha affermato, integrando quindi l’ipotesi prevista dall’art. 24-ter D.Igs. n. 231/2001“.
Scarica il testo della sentenza della Cassazione penale n.8785 del 4.03.2020.









