Corte UE: illegittimo procedimento disciplinare a giudice che adisce la Corte

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Il fatto, è da considerarsi illegittimo.

Nella pronuncia in commento la Corte mediante un rinvio pregiudiziale.

Infatti, una simile prospettiva di procedimenti disciplinari sarebbe atta a pregiudicare l’effettivo esercizio, da parte dei giudici nazionali interessati, della facoltà di porre questioni alla Corte e delle funzioni di giudice incaricato dell’Unione ad essi conferite dai Trattati.

A tal riguardo, la Corte ha precisato di non essere esposti a siffatti procedimenti o sanzioni disciplinari per tale motivo costituisce, inoltre, una garanzia inerente alla loro indipendenza.

Nella fattispecie, la CGUE con questo disciplinare nei confronti dei giudici.

Le domande di pronuncia pregiudiziale sono state presentate dal tribunale regionale di Łódź (Polonia) e dal tribunale regionale di Varsavia (Polonia).

Mediante tali due domande, i giudici del rinvio hanno posto all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

La prima causa (C-558/18) si colloca nell’ambito di dotazioni di denaro pubblico.

Il giudice del rinvio ha precisato probabile che la decisione che dovrà rendere nel caso di specie sarà sfavorevole all’Erario.

La seconda causa (C-563/18) riguarda per parte sua un procedimentorità penali riconoscendo i fatti addebitati.

Le due domande di pronuncia pregiudiziale esprimono il timore di procedimenti disciplinari che in seguito di ciascuna causa.

I giudici del rinvio menzionano le recenti riforme legislative intervenute in Polonia, le quali indurrebbero a rimettere in discussione l’obiettività e l’imparzialità dei procedimenti disciplinari nei confronti dei giudici e pregiudicherebbero l’indipendenza degli organi giurisdizionali polacchi.

Nel porre in particolare evidenza il notevole potere di influenza di cui si troverebbe ormai investitono sull’assenza di garanzie adeguate a corredo di tale potere.

Secondo i giudici del rinvio, procedimenti disciplinari così concepiti conferirebbero ai poteri legislativo ed esecutivo un mezzo per allontanare i giudici le cui decisioni siano loro sgradite, in tal modo influenzando le decisioni giurisdizionali che essi sono chiamati ad emettere.

Dopo aver confermato la sua competenza ad interpretare l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, la Corte si è pronunciata sulla ricevibilità di tali due domande di pronuncia pregiudiziale.

A tal riguardo, essa ha innanzitutto che, a termini dell’articolo 267 TFUE, la decisione pregiudiziale richiesta deve essere «necessaria» al fine di consentire al giudice del rinvio di «emanare la sua sentenza».

Essa ha altresì precisato della sentenza pregiudiziale.

Mettendo in evidenza la peculiarità della sua missione nell’ambito dell’Unione di cui è chiesta l’interpretazione.

Tale collegamento deve essere tale per cui detta interpretazione risponda ad una necessità oggettiva ai fini della decisione che dev’essere adottata dal giudice del rinvio.

Nel caso di specie, la Corte ha constatatono le questioni pregiudiziali.

Essa ha pertanto per le suddette controversie.

In secondo luogo, la Corte, pur ricordando di avere dichiarato delle due cause in esame.

In terzo luogo, la Corte ha affermato delle controversie principali.

Di conseguenza, la Corte ha giudicato idoneo a rendere necessaria l’interpretazione richiesta affinché i giudici del rinvio potessero, in applicazione degli insegnamenti derivanti da una siffatta interpretazione, pronunciare le rispettive sentenze.

Essa ha pertantoposte presentavano un carattere generale, cosicché le domande di pronuncia pregiudiziale dovevano essere dichiarate irricevibili.

Scarica la Sentenza della CGUE nelle cause riunite C 558 e C 563 2018 del 26 marzo

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