Diffamazione su Facebook: no rogatoria se è certa l’identità

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La Cassazione affronta un caso di diffamazione a mezzo Facebook affermando il principio che non vi è obbligo di rogato.

Il ricordo viene esperitorio, accusandolo di essere un ladro e di avere delle aziende private grazie alle truffe commesse ai danni dei soci.

Avverso la sentenza ha proposto d’identità.

Secondo la Cassazione, che ha respinto di identità digitale, la paternità degli scritti è stata desunta dalla circostanza che gli stessi sono stati firmati dall’imputata.

Del restori, dei quali l’imputata si è assunta la paternità firmandosi, oltre che sul social network “Facebook”, sono stati diffusi sui siti on line di alcuni quotidiani, il cui accesso è libero agli utenti.

Infine, la paternità degli scritti risulta confermata altresì dal comportamento a rimuovere taluni contenuti offensivi.

Scarica la sentenza della Cassazione penale n.9105 del 6.03.2020.

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