Domanda di protezione internazionale infondata

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Secondo gli Ermellini, il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale se risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l’audizione dello straniero.

La Corte d’Appello aveva rigettato della protezione internazionale e, in subordine, di quella umanitaria.

Secondo il giudice di merito in grado di restituire).

Inoltre, il giudice d’appello non riteneva sussistenti  i requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria in ragione dell’insussistenza di una situazione di violenza diffusa e generalizzata nel paese di provenienza del ricorrente.

Il ricorrente non è stato di una sua condizione di vulnerabilità.

Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, della direttiva 2004/83/CE e degli artt. 2,7,8 e 14 d.lgs n. 251/2007.

Contesta il ricorrente il giudizio di non credibilità formulato prova scritta delle sue allegazioni, essendo ovvio e fisiologico che le minacce dallo stesso ricevute non fossero documentabili.

Peraltro, la circostanza che la situazione socio-politica dell’Albania non sia particolarmente critica non significa che tale Stato sarebbe in grado di fornirgli la giusta protezione.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che il convincimentorio non formale.

Secondo la Suprema Corte, il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale se risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l’audizione dello straniero (Cass. n. 5973/2019, vedi in tal senso anche Corte di giustizia dell’Unione Europea, 26 luglio 2017, Moussa Sacko contro Commissione Territoriale).

Dunque, il giudice, a norma dell’art. 35 bis comma 11 del decreto a fissare udienza e non ha comunque l’obbligo di rinnovare l’audizione del richiedente.

Ne consegue che il giudice può discrezionalmente decidere se provvedere nuovamente o meno all’audizione del richiedente per eventuali chiarimenti.

D’altra parte, nella prospettiva del legislato.

Ne consegue che è stato proprio a livello normativo la possibilità del giudice di formulare un giudizio sulla credibilità del richiedente a prescindere da una sua diretta audizione in sede giurisdizionale.

Inoltre, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, in primo luogo, non è sufficiente la generica deduzione della violazione dei diritti fondamentali nel Paese d’origine.

Sul punto la ragione della partenza.

Infatti, ove si prescindesse dalla vicenda personale del richiedente, si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto con il parametro normativo di cui all’art. 5 comma 6° dlgs n. 286/1998 (in questi termini, Cass. n. 4455 del 23/02/2018).

Infine, in ordine alla dedotta integrazione del ricorrente nel paese di accoglienza, la giurisprudenza della Corte ha condivisibilmente ritenuto (vedi sempre Cass. n. 4455 del 23/02/2018).

Scarica l’ordinanza n.7426 del 17.03.2020.

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