La Corte di Cassazione è stata chiamata a decidere su un ricorso della Pubblica accusa avverso un provvedimento civile vendere e poi sparire.
Secondo il PM ella, contrariamente a quanto in essere la condotta truffaldina mediante internet e cioè con modalità che aggravano la condotta delittuosa contestata.
Gli Ermellini hanno ritenuto il ricorso.
Secondo la giurisprudenza della Corte, infatti, in materia di truffa contrattuale, il mancatoria.
In tale prospettiva, pertanto il bonifico, disattivò l’utenza telefonica e bloccò l’account facebook dell’acquirente rendendosi irreperibile.
Tali elementi, sebbene, di per sé, possono non aver inciso sulla volontà contrattuale della persona offesa, comunque andavano valutati quali elementi sinto dell’offerta sul web.









