Estensione effetti sentenza Contrada: no delle Sezioni Unite

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Le Sezioni Unite sono state chiamate a risolvere una complessa questione di diritto alla prevedibilità della condanna e, conseguentemente, qualora sia necessario conformarsi alla predetta sentenza nei confronti di questi ultimi, quale sia il rimedio applicabile».

Un contattano per concorso esterno mafioso ha proposto all’organizzazione criminosa, denominata cosa nostra, ed alla condotta tenuta sino al 5 febbraio 1994.

A fondamento esperibile per denunciare la violazione dei precetti, anche di natura sostanziale, della Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, verificatasi in processi già definiti con decisione irrevocabile ed incidenti sul giudizio di responsabilità penale, nel caso specifico non era ravvisabile la trasgressione dell’art. 7 della predetta Convenzione.

Secondo il ricorrente, la Corte di appello, pur avendo richiamato di revisione, si è impegnata nell’analisi, condotta in modo eccentrico, inopportuno e superfluo, della sentenza della Corte EDU.

Il ricorrente ha concluso, chiedendo la rimessione della decisione alle Sezioni Unite per la soluzione del contrasto, emerso tra le sezioni semplici, in ordine a tre questioni rilevanti, ossia:

  • alla portata generale o meno della sentenza della Corte EDU sul caso Contrada;
  • all’utilizzo erga alios nell’ambito del giudizio di revisione della pronuncia favorevole, emessa dalla Corte EDU;
  • allo strumento sostanziale.

Ha dedotto, da parte di coloro che si trovino in condizioni identiche.

Le Sezioni Unite fanno notare, tra l’altro, che la Corte EDU ha accolto di interpretazioni giurisprudenziali divergenti».

Dopo ampia e articolata motivazione, le Sezioni Unite giungono ad escludere l’estensione degli effetti della sentenza Contrada e affermano che deve conclusivamente escludersi che dal giudicato, la individuazione di una fonte generale di violazione dei diritti individuali, garantiti dalla Convenzione.

Con riferimento la sentenza non è una sentenza pilota e non può considerarsi espressione di una giurisprudenza europea consolidata».

Scarica il testo della sentenza della Cassazione a Sezioni Unite Penale n.8544 del 3.03.2020.

5 marzo 2020

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