Con l’ordinanza del 12 marzo allegata la Corte sez. Civile ha affrontato singolare”.
La questione muove dal ricorso al Tribunale del lavoro di un deputatodo di calcolo contributivo, della misura degli assegni vitalizi, delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata e dei trattamenti di reversibilità maturati sulla base della normativa vigente alla data del 31 dicembre 2011».
Per effetto, con evidente grave pregiudizio patrimoniale.
Ha chiesto e l’applicazione della previgente disciplina.
Nel costituirsi in giudizio, la Camera dei Deputati ha eccepito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 262 del 2017.
Con ricorso notificato nel ricorso introduttivo del giudizio.
In particolare ha sotto che:
. il rapporto di lavoro;
. i provvedimenti a contenuto emanati nell’esercizio discrezionale della sua competenza normativa non possono essere sindacati dinanzi agli organi della giurisdizione domestica;
. la funzione di guarentigia svolta dai vitalizi, analoga a quella della indennità parlamentare, non può che richiedere una loro disciplina da parte del legislato del cittadino nella sicurezza sociale;
. la Corte costituzionale, nella sentenza n. 262 del 2017, aveva escluso che l’auto di lavoro, con la conseguenza che nulla poteva disporre nei confronti degli ex parlamentari o dei loro familiari.
Ha pertanto che sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
In via subordinata ha chiesto su una materia che incide su diritti soggettivi.
La Camera dei deputati ha resistito con controricorso, rimarcando che:
. partire quantodichia della Camera;
. tale principio era statogoverno della camera, per incompatibilità tra i loro membri;
. non poteva escludersi il sindacato dall’art. 134 Cost.;
. il vitalizio era da sempre stato di garanzia delle Assemblee parlamentari» (Corte Cost. n. 379/1996, richiamata nella sentenza n. 120 del 2014), che come tale richiede la speciale protezione dell’insindacabilità da parte di poteri esterni;
. non poteva sostenersi che la materia dei vitalizi fosse coperta dalla riserva di legge prevista dall’art. 69 Cost., il quale invece, si riferisce esclusivamente all’indennità parlamentare.
Per le stesse ragioni ha concluso per l’inammissibilità della domanda volta a sollevare il conflitto.
Gli Ermellini, decidendo hanno dichiarato di giurisdizione.
La questione è stata già dalle Sezioni Unite, le quali, nelle ordinanze del 8/7/2019, n. 18265 e 18266 e, da ultimo, del 21/1/2020, n. 1720, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod.proc.civ. -, hanno espresso il seguente principio di dirittonomia effettuino rinvio».










