Con la Sentenza scaricabile la Suprema Corte ricostruisce il quadro normativo dei contratti a termine nel setto delle pronunce rese dalla Corte di Giustizia (sentenza 26 novembre 2014, Mascolo e altri, relativa alle cause riunite C-22/13; C-61/13; C-62/13; C-63/13; C-418/13), dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 187 del 20.7.2016) e dalle Sezioni Unite (sentenza n. 5072 del 15.3.2016), nella sentenza n. 22552/2016.
I principi di diritto affermati sono i seguenti.
Nelle ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell’entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione” la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l’operare dei pregressi strumenti selettivi- concorsuali.
Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell’entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico d amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 R.G. n. 15998 del 2013 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi affermati dalle SS.UU della Corte nella sentenza n. 5072 del 2016, che l’avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimentoria di cui alla menzionata sentenza.
Alle considerazioni sviluppate in ordine alla portata della sentenza della Corte di Giustizia nella sentenza dell’8 maggio 2019 consegue che deve essere disattesa la richiesta di avvio, ai sensi dell’art. 267 del TFUE, della procedura di rinvio pregiudiziale, sul rilievo che i principi affermati in tale sentenza sono applicabili” al solo personale docente e non certo a quello ATA.
Scarica la Sentenza della Cassazione Civile 6641 del 9 marzo 2020









