Impronte digitali: fonte di prova solo con almeno sedici o diciassette punti caratteristici

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La Cassazione è stata chiamata a decidere circa un ricorso avverso una sentenza che confermava una responsabilità penale acclarata, tra l’altro, a seguito e analisi di impronte digitali su un’arma rubata.

La difesa aveva rilevato.

La Corte territo insuscettibile di subire modificazioni con il passare del tempo.

Per la Corte di Cassazione il ragionamento, la messa in evidenza di soli undici punti caratteristici uguali per forma e posizione, può essere utilizzata solo come grave indizio da solo insufficiente ad assurgere a prova della responsabilità in assenza di altri e precisi elementi di conferma con esso concordanti dotati di pari gravità nella specie risultati inidonei.

E’ pacifico nella giurisprudenza di legittimità che «il risultato » (ex plurimis,Sez. 5, n. 54493 del 28/09/2018, J., Rv. 274167).

La Corte distrettuale, consapevole di questo solo undici punti comuni tra le impronte in comparazione, individuando, secondo il paradigma della prova di cui all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., ulteriori e diversi elementi di conferma che, anzi, nel loro complesso costituirebbero la prova principale.

Però detti elementi di prova appaiono tutt’altro che dotati di gravità indiziaria, quantorie utilizzate.

Non è chiaro, in particolare, perché il libero accesso nella casa disabitata non solo dell’imputato nella pertinenza della sua abitazione pur ubicata chilometri di distanza in un altro comune.

E’ parimenti fondato di una perizia dattiloscopica.

Escluso che la doglianza possa essere valutata come deduzione del vizio di omessa assunzione di una prova decisiva ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., atteso che la mancata effettuazione di un accertamento alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, essa, tuttavia, coglie nel segno laddove contesta il vizio di motivazione.

Va sul punto» (Sez. 2, n. 34900 del 07/05/2013, S., Rv. 257086).

La sentenza impugnata ha giustificatonoma per i visti limiti scientifici.

Il ragionamentoria sollecitata dalla difesa.

Scarica il testo integrale della sentenza della Cassazione penale n.8082 del 28.02.2020.

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