La Corte di Cassazione ha accolto richiedente.
Con sentenza del 23 gennaio 2020 la Corte di appello di Roma ha disposto, nonché
per i reati di uso indebitorio tedesco.
Avverso la richiamata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo, tra l’altro:
- l’erronea applicazione dell’art. 25, comma 1, della legge n. 69 del 2005 e dell’art. 28, par. 1, della decisione quadro 2002/584/GAI, per non essere ancora pervenuto da parte dell’Italia, rigettandone tuttavia altre dodici;
- l’erronea applicazione dell’art. 24, comma 1, della legge n. 69 del 2005 in relazione all’omesso differimento o appello.
Per la Cassazione entrambi i motivi suddetti sono risultati fondati.
Quanto.
Al riguardo, l’art. 28, par. 3, della menzionata decisione quadro stabilisce che:
«L’auto membro secondo le seguenti regole:
a) la richiesta di assenso è presentata in conformità dell’articolo 9, corredata delle informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, nonché di una traduzione, come previsto all’articolo 8, paragrafo 2;
b) l’assenso è accordato della presente decisione quadro;
c) la decisione interviene entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta;
d) l’assenso è rifiutato membro emittente deve fornire le garanzie ivi previste.».
In merito membro emittente.
Ne discende che se è vero, come emerge dal par. 3 dell’art. 28, che le auto, a norma del primo comma, lett. d), dello stesso par. 3, di rifiutare di dare il loro assenso ad una consegna successiva per i motivi enunciati dagli artt. 3 e 4 della stessa decisione quadro.
Peraltro il secondo comma del medesimo par. 3, come precisato 65 della citata sentenza).
Se, da un lato.
Ciò tanto terzo ai sensi dell’art. 25, comma 2, legge cit.
Discende da tali considerazioni l’esigenza di accertare, anche attraverso il ricorso agli strumenti di informazione integrativa contemplati dall’art. 16 legge cit., quale sia nell’ordinamento dinanzi ad un organo giurisdizionale.
Sotto esclusivamente a tale ultimo profilo.
Al riguardo giova richiamare l’insegnamento, l’entità della pena da scontare e le prevedibili modalità della sua esecuzione.
Scarica il testo della sentenza della Cassazione penale n.9582 del 10.03.2020.









