La sentenza in esame affronta il caso di documentazione acquisita spontaneamente a seguitoria internazionale.
L’imputato a relazioni omosessuali esistenti e a comportamenti infedeli.
Tra i vari motivi deduce violazione di legge e vizio motivazionale sull’utilizzabilità della documentazione informatica acquisita presso società con sede in territorità giudiziaria estera nella trasmissione degli atti.
Il motivo dedotto.
Nella sentenza impugnata si osservava che la dedotta inutilizzabilità, in conseguenza della mancata adozione della procedura della rogatoria internazionale, era esclusa per la spontanea consegna della documentazione da parte delle società estere Facebook e Microsoft.
Postoria internazionale (Sez. 1, n. 37250 del 20/02/2014, Bongiorno, Rv. 260588; Sez. 2, n. 11116 del 20/02/2009, Gallitelli, Rv. 243429) — omette di considerare che anche l’ipotesi della collaborazione fornita da società private estere è stata esaminata dalla Corte Suprema.
Nel caso particolare della documentazione trasmessa da una società siffatta quale la Ebay Europe s.a.r.l., ha affermatoria internazionale (Sez. 3, n. 39379 del 23/03/2016, Casà, Rv. 267752).
Per questorio estero (Sez. 2, n. 44673 del 12/11/2008, Zummo, Rv. 242209).
Il che, contrariamente a quanto difensivo va disatteso.
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