Il principio di libera valutazione della prova concerne anche la prova tecnica e la perizia antropometrica e, pertanto.
Tanto avverso pronuncia, in sede di rinvio, del Tribunale Sezione per il riesame.
Secondo la Corte i giudici del riesame, non provvedendo a colmare adeguatamente le lacune motivazionali individuate dalla Corte di Cassazione nella pronunzia di annullamento ripreso in occasione del summit di ‘ndrangheta era certamente il ricorrente.
In particolare i giudici del riesame hanno rilevato che:
“Dall’ osservazione dei foto collegio ritiene di poter esprimere un giudizio di piena compatibilità riguardo ai caratteri antroposomatici dei soggetti effigiati”.
Osserva il collegio che le argomentazioni del Tribunale – il quale è pervenuto Sez. 4, n. 34747 del 17/05/2012 – dep. 11/09/2012, Parisi, Rv. 25351201).
Occorre rilevare che non è qui in discussione l’affermazione secondo cui il principio di libera valutazione della prova concerne anche la prova tecnica e, pertanto (Sez. 2, n. 12991 del 19/02/2013 – dep. 21/03/2013, Stagno e altri, Rv. 25519601).
È, quindi, consentito.
Invero la motivazione del provvedimento 1,72).
Per altro verso, i giudici di merito, potevano essere superate e ciò anche valutando il complessivo compendio comprensivo degli altri elementi richiamati dalla difesa.









