La sentenza della Corte di Cassazione n.7036 del 21.02.2020 riafferma i principi da applicare al caso della rinnovazione istrutto del giudice.
Il ricorrente aveva eccepitoria dibattimentale.
All’udienza nel corso della quale era stata esaminata la parte civile, la Corte di appello era composta in maniera diversa rispetto alla discussione.
Nel Collegio era poi subentrato.
Per gli Ermellini il motivo di ricorso è infondato.
La Corte ha affermato precedente, alla quale non consentano entrambe le parti, senza previo riesame del dichiarante.
Tale interpretazione (…) è imposta dal carattere eccezionale delle norme che, deviando dai principi di oralità e immediatezza del processo, derogano al generale divieto di lettura (art. 514 cod. proc. pen.) dei verbali delle dichiarazioni non raccolte dal giudice stesso che deve deliberare».
Nella loro più recente sentenza le Sezioni Unite (Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019, Bajrami, Rv. 276754) hanno osservato, la cui osservanza è ragionevolmente presidiata dalla nullità assoluta, massima sanzione processuale».
Hanno, quindi, chiarito il nominativo del dichiarante in lista ex art. 468, ove ciò sia necessario.».
Le Sezioni Unite hanno quindi affermato i seguenti principi:
- «l’avvenuto, in quest’ultimo caso indicando specificamente le ragioni che impongano tale rinnovazione, ferma restando la valutazione del giudice, ai sensi degli artt. 190 e 495 cod. proc. pen., anche sulla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa»;
- «il consenso delle parti alla lettura ex art. 511, comma 2, cod. proc. pen. degli atti assunti dal collegio in diversa composizione, a seguito luogo perché non chiesta, non ammessa o non più possibile».
Nel caso di specie non risultava che la difesa del ricorrente, intervenuta la modifica nella composizione del Collegio della Corte di appello, abbia chiesto la rinnovazione dell’esame della parte civile, cosicché non può ritenersi sussistente un obbligo di provvedere in tal senso in capo alla Corte di appello e la lamentata nullità deve ritenersi insussistente.
Scarica il testo della sentenza della Cassazione penale n.7036 del 21.02.2020.
Scarica il testo della sentenza della Cassazione SS.UU. n.41736 del 10.10.2019.









