La Corte di Cassazione a Sezioni Unite si è pronunciata su un ricorso per regolamento.
Due viaggiato del danno patrimoniale e non patrimoniale.
La compagnia aerea, costituitasi in udienza, eccepiva in via pregiudiziale di rito on line dei biglietti, in favore della competenza della Swords and Balbriggan District Court Office irlandese.
Per la Cassazione, preliminarmente, va dettori aerei che si trovino nelle peculiari situazioni in esso indicate e quindi le sue disposizioni non sono funzionali alla risoluzione della questione di giurisdizione sollevata.
L’eccezione di difetto sarà soggetta alla competenza esclusiva dei tribunali irlandesi“.
Non si contesta nel caso di specie, da parte dei ricorrenti, che la clausola sia stata accettata dall’acquirente spuntando la relativa casella nel modulo di acquisto fosse accessibile e scaricabile aprendo un link.
Non è stata posta in discussione, nel caso di specie, la validità e la vincolatività per l’aderente delle condizioni generali di contratto».
Va premesso, come criterio interpretativo generale, che alla luce della costante giurisprudenza tanto di queste stesse Sezioni unite, le clausole di proroga della competenza giurisdizionale vanno interpretate in senso rigorosamente restrittivo (v. da ultimo, Cass. S.U. n. 1311 del 2017).
Deve ritenersi, secondo quanto aereo internazionale.
Del resto internazionale a cui essa si applica.
Pertanto, o davanti al tribunale del luogo di destinazione“.
Non può ritenersi che la controversia in esame, per il suo oggetto dalla controricorrente.
Nel capo III della predetta Convenzione vengono enunciate le categorie di fattispecie alle quali essa si applica:
- morte e lesione dei passeggeri e danni ai bagagli (art. 17);
- danni alla merce (art. 18);
- danni da ritardo (art. 19, che così recita: “il vettore non è responsabile se dimostri etc…“).
Nella ricostruzione di Ryanair, nei danni da ritardo non sarebbero compresi i danni da soppressione del volo, che non ricadrebbero nell’ambito sarebbe pienamente operativa.
Questa interpretazione riduttiva non appare consentita dalla lettera della norma né compatibile con la sua ratio.
La controricorrente si fonda sull’argomento al danno da ritardo, e il danno da ritardo (del volo) è diverso, nella interpretazione di Ryanair, dal danno da soppressione (del volo).
E tuttavia, non vi è alcun riferimento fino alla sua destinazione finale.
Tale ritardo può poi, a seconda dei casi, concretizzarsi in un ritardo del volo di andata, del volo di ritorno, nel protrarsi dello scalo fino a perdere la coincidenza, nella soppressione di uno dei due voli con necessità di sostituirlo con un altro.
Anche la soppressione del volo, che si è verificata nella specie, è normalmente causa di un ritardo nel completamento aereo fino a destinazione, foriero di disagi o di danni per gli interessati.
Al di là del fatto di applicazione della Convenzione entrambe le ipotesi, del ritardo e della soppressione del volo (v. Cass. S.U. n 18257 del 2019, e Cass. n. 1584 del 2018).
Neppure può condividersi la ricostruzione della controricorrente laddove invoca l’applicazione degli artt. 25 e 17 del reg. UE 1215\2012 ai fini della individuazione del giudice avente giurisdizione e li ritiene prevalenti sulla convenzione di Montreal.
E’ lo stesso Regolamento e l’esecuzione delle decisioni in materie particolari“.
La specialità della Convenzione è poi evidente in quanto aereo internazionale.
Si aggiunga che non potrebbe invece fondarsi la giurisdizione del giudice italiano facendo riferimento e di alloggio per un prezzo globale”, come nella specie, secondo la univoca prospettazione delle parti.
Ai fini della individuazione del giudice avente giurisdizione a conoscere della controversia avente ad oggetto indicati dall’art. 33 della Convenzione di Montreal.
In particolare, nel caso di specie, la giurisdizione si radica in Italia sia in applicazione del criterio di collegamento”.
Tale luogo infatti coincide, nel caso di acquisto del corrispettivo.
Scarica il testo dell’ordinanza della Cassazione a Sezioni Unite n.3561 del 13.02.2020.









