Nella sentenza della Cassazione penale in rassegna vengono in evidenza, in particolare, i temi della responsabilità del datore di lavoro e della delega di funzioni nella materia della sicurezza sul lavoro.
La Corte ribadisce come orientamentore di lavoro ben possono essere trasferiti ad altri sulla base di una delega, purché espressa, inequivoca e certa.
Ciò, tuttavia, a condizione che il relativo atto dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa.
Tuttavia deve essere chiaro che la delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza del dato delle funzioni trasferite.
Gli Ermellini precisano anche che tale delega, tuttavia, laddove rilasciata a soggetto alla mancata predisposizione dei necessari presidi di sicurezza.
In particolare, in ipotesi di delega di funzioni spettanti al dato formale della nomina.
Tuttavia anche la nomina di un prepostore che, dopo l’avvenuta scelta della persona preposta al cantiere o incaricata dell’uso degli strumenti di lavoro, non controlla o – se privo di cognizioni tecniche – non fa controllare la rispondenza dei mezzi usati o delle attrezzature ai dettami delle norme antinfortunistiche.
In tal caso, infatti, la presenza e la eventuale colpa del preposto da sez. 4, n. 523 del 26/11/1996, Rv. 206644).
Va dunque riaffermatori di lavoro” (vedasi anche questa Sez. 4, n. 4361 del 21/10/2014 dep. 2015, Ottino, Rv. 263200).
E che, qualora sussista la possibilità di ricorrere a plurime misure di prevenzione di eventi dannosi, il datore, al fine di garantire il maggior livello di sicurezza possibile Sez. 4, n. 4325 del 27/10/2015 dep. 2016, Zappalà ed altro, Rv. 265942).
Ciò in quantolari di tale posizione.
Si riscontrano, ad esempio, con frequenza, casi di operai che intervengono abitualmente sui macchinari effettuando una manutenzione “fai da te”, che riduce i presidi di sicurezza.
Questa prassi, che peraltro potrebbe essere sinto da una responsabilità in concorso.









