Con la recentissima sentenza gli Ermellini hanno affrontato del processo ad altra sede (c.d. “ rimessione ”) disciplinata dall’articolo 45 del codice di procedura penale.
La Corte rammenta che l’istituto costituisce presidio di garanzia:
- della terzietà del giudice (sotto il profilo della imparzialità del suo giudizio);
- della libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo (pubblico ministero, difensore, imputato, testi, periti e simili, secondo Sez. 1, n. 5723 del 29/11/1994, Cerciello);
- della inviolabilità del diritto di difesa (Sez. 1, n. 926 del 02/04/1990, Cerbone; Sez. 1, n. 3402 del 07/07/1994, Campello; Corte cost., sent. n. 168 del 2006),
quando possano essere pregiudicate da motivi che non riguardano il giudice come persona fisica (provvedendo in tal senso l’istituto dell’incompatibilità e i rimedi dell’astensione e della ricusazione) ma l’intero ufficio giudiziario al quale appartiene (Sez. 1, n. 5682 del 13/10/1997, Manganaro).
Lo spostamento a svolgere la sua funzione giurisdizionale (Sez. 1, n. 52976 del 07/10/2014, Riva F.i.r.e. e altri).
La sua applicazione è saldamente ancorata ai presupposti di fatto che possono menomare tale serenità, la cui espressa previsione esclude ogni possibile applicazione discrezionale.
Per questa ragione, la Corte ha sin da subito alla mera discrezionalità della Corte di cassazione (cfr., Sez. U, n. 13687 del 28/01/2003, Berlusconi e altri; Sez. 2, n. 3055 del 03/12/2004, dep. 2005, Gibilisco, Rv. 230697).
Come ha ben spiegato per il processo penale, giacché a garantire le parti dai rischi della non imparzialità e terzietà del giudice soccorrono, nelle altre sedi giurisdizionali, i diversi istituti della astensione e della ricusazione.
Questa indubbia peculiarità si fonda sulla constatazione che soltanto il processo penale è, per sua natura, idoneo a suscitare gravi emozioni e perturbamenti, specie nel luogo in cui esso si celebra.
Tali turbamenti – sia che rilevino sul piano dell’ordine pubblico processuale, sia che attengano al diverso profilo della serenità del giudizio – sono comunque riconducibili all’intervento di “elementi esterni”.
Questi ultimi – come ha più volte sotto processo”.
Le gravi situazioni locali che turbano lo svolgimento (…)
L’istituto per legge e, come tale, comporta la necessità di un’interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la “translatio iudicii”.
Ne consegue che:
a) per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l’ambiente territo) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo;
b) i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa.
Pertanto sull’imparzialità dell’ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo medesimo.
Il legittimo sospetto o ad un singolo organo collegiale dell’ufficio.
Un quadro referenziale – dunque – di cui diviene coerente esito” (v. Cass., Sez. 4, 27/04/2007, n. 25029).
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