Con la recentissima sentenza la Suprema Corte ha affrontatoria delle chat di WhatsApp.
Difatti, in ricorso proposto la non utilizzabilità delle chat di WhatsApp per violazione dell’art. 254 cod. proc. pen., che non sarebbero state estratte dal telefono cellulare con le procedure forensi previste per la creazione di copie di documenti.
Il telefono cellulare sarebbe statografate le suddette chat, non risulterebbe più in sequestro.
La Corte territo.
Avrebbe errato.
L’utilizzabilità della prova sarebbe condizionata all’acquisizione del supporto all’odierno ricorrente.
Quanto che consenta di ritenere con certezza che i messaggi chat facessero allusione alla possibile cessione e vendita della sostanza stupefacente rinvenuta.
Anzi, la messaggistica faceva riferimento a meri ed eventuali incontri, da cui non si poteva dedurre una eventuale attività illegale.
Orbene, tale doglianza è stata ritenuta manifestamente infondata perché da un latorio.
Qualora, le prove acquisite siano costituite da foto,
- che riproducono le chat di WhatsApp trovate sul telefono cellulare;
- chat la cui provenienza dal telefono cellulare in sequestro non è minimamente dubbia;
- chat la cui provenienza dall’imputato non è contestata,
tali prove sono qualificabili come documenti fotografici rappresentativi di dati di certa provenienza, quindi, legittimamente acquisite e utilizzabili.
La Corte di cassazione ha rappresentatografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo (in tema di registrazione fonica cfr. Sez. 1, n. 6339 del 22/01/2013, Pagliaro, Rv. 254814; Sez. 6, n. 16986 del 24/02/2009, Abis, Rv. 243256).
Ha però subordinato della principale prova documentale (Sez. 2, n. 50986 del 06/10/2016, Rv. 268730; Sez. 5, n. 4287 del 29/09/2015 – dep. 2/02/2016, Pepi, Rv. 265624).
Tanto.
Orbene la prova è costituita dal supporto.
Per il restoria, limitandosi il motivo a prospettare la lettura alternativa delle stesse.
Scarica la Sentenza della Cassazione Penale n. 8512 del 03 marzo










