Diffamazione a mezzo stampa: le inesattezze che riguardano un fattorio.
Un giornalista del gruppo Edito con sentenza definitiva dalla Corte di Appello.
Il medico ha ritenutoriale l’Espresso.
Il Tribunale, in primo grado, ha ritenuto la diffamazione.
Invece la corte di appello, adita dal medico, ha ritenuto di cronaca e di critica, e ciò in ragione delle inesattezze che caratterizzavano la narrazione dei fatti rendendoli non veritieri.
Ha liquidato internet di quest’ultimo.
Avverso tale sentenza hanno proposto.
La Suprema Corte, ritenendo le dissertazioni fondate ha stabilito che:
- è vero che «qualora un giornalista, nel narrare un fatto, se la discrasia tra la realtà oggettiva ed i fatti così come esposti nell’articolo abbia effettivamente la capacità di offendere l’altrui reputazione» (Cass.23468/ 2010; Cass. 1233/ 2017);
- ma è anche vero che qui non si contesta l’accertamento, siano le inesattezze in cui è incorso il giornalista e se effettivamente siano quelle accertate dalla corte;
- si discute piutto della rilevanza giuridica di tali inesattezze ossia della loro idoneità a diffamare il medico.
La Corte di Cassazione ha avuto al quale sono riferibili » (Cass. 17197/ 2015).
La regola di giudizio è dunque nel senso che sono da considerarsi marginali quelle inesattezze che non mutano in peggio l’offensività della narrazione, e che, per contro, sono rilevanti le imprecisioni che stravolgono il fatto “vero” in maniera tale da renderne offensiva la sua attribuzione a taluno.
Ove cioè si ritenga che il fattorio.
La valutazione di tale rilevanza non costituisce accertamento, ma giudizio di valore, e dunque giudizio circa la rilevanza giuridica della inesattezza.
Inoltre, è di tutta evidenza che, ai fini di un tale giudizio la rilevanza delle inesattezze va colta non valutandole di per sé, ma per il peso che esse hanno sull’intero fattorio.
Nella fattispecie, le imprecisioni addebitate al giornalista sono due.
La prima consiste nel fatto.
La seconda è di aver ritenuto poco dopo con conferma della predetta condanna.
Dalla motivazione della sentenza impugnata traspare che la corte ha omesso di effettuare una concreta verifica, limitandosi a considerare come inesatte di per sé queste due affermazioni (la radiazione e la definitività della sentenza), e a ritenere insita nella inesattezza stessa la offensività del narratoni.
E’ la regola di giudizio che è errata, in quantorio.
Scarica l’Ordinanza della Cassazione Civile n.7757 dell’8.04.2020.









