L’ordine di demolizione non produce effetti nei confronti del proprietario non possessore ed estranei all’ abuso edilizio.
Il presupposto effetti anche nei suoi confronti.
Questo penale di condanna emesso dal medesimo Tribunale.
Il ricorso si fondava sul vizio di cui all’art. 606, lett. b) ed e) c.p.p. per aver la decisione omesso di vagliare alcune acquisizioni procedimentali con riferimento nel possesso di un terzo.
Sul terreno in questione non potrebbe essere vantato terreno al fine di procedere alla demolizione dei manufatti.
Afferma il ricorrente che sarebbe attualmente parte di un giudizio civile, pendente, nel quale il terzo possessore avrebbe domandato pregresso ed attuale di possesso degli stessi.
Il consolidato giurisdizionale.
Ciò in quanto nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, e dalla relativa giurisprudenza della Corte di Strasburgo (per tutti: G.C., 8 giugno 1976, C-5100/71, Engel and Others v. the Netherlands).
Una tale qualificazione è esclusa in quanto edilizio abusivo.
L’elemento, rectius l’immobile da eliminare, prescindendosi invece dall’individuazione di responsabilità soggettive.
L’ordine di demolizione ha, dunque, carattere reale e natura di sanzione amministrativa, con autoria del bene giuridico leso.
La sua esecuzione è doverosa nei confronti di tutti i soggetti che, in quanto.
La realità del provvedimento, sicché la sua operatività non potrebbe in alcun modo essere esclusa dalla alienazione a terzi della proprietà dell’immobile (Cass., Sez. III, 12 settembre 2019, n.49416; Cass., Sez. III, 21 settembre 2018, n. 3979; Cass., Sez. III, 7 luglio 2015, n. 42699; Cass., Sez. III, 26 febbraio 2014, n.16035; Cass., Sez. III, 21 dicembre 2009, n.42781; Cass., Sez. III, 11 maggio 2005, n. 37120).
L’ordine di demolizione deve essere diretto abusivo, gravando su di esso l’obbligo di procedere al ripristino dello status quo ante.
E ciò è quanto possessore dell’area .
Nessun rilievo, ai fini della revoca o della sospensione del provvedimentolarità del bene – con pendenza del relativo giudizio – tra i destinatari dell’ordine di demolizione, la cui efficacia e validità non viene ad essere in alcun modo condizionata.
Il legislato, prescindendo invece dai profili di responsabilità soggettiva, irrilevanti nell’applicazione di tale sanzione amministrativa avente carattere reale.
Proprio tale ultima circostanza, che la giurisprudenza pone in evidenza nel fare riferimentolarità dello ius possidendi.
Sul punto effetti anche nei suoi confronti.
L’efficacia dovrebbe essere subordinata all’effettivo riacquisto, Sez. VI, 10 luglio 2017, n.3391).
Nel caso in esame, il giudice dell’esecuzione risulta non avere esaminato non suscettibile di modifica alcuna, non sembra attagliarsi perfettamente alla fattispecie in esame.
La giurisprudenza richiamata nell’ordinanza oggettoria.
L’acquirente terzo, tuttavia, in quanto dal ricorrente.
Quest’ultimo non si duole dell’illegittimità dell’esecuzione dell’ordine anche nei suoi confronti (pur non avendo posto dell’impossibilità attuale di darvi esecuzione.
Tale situazione fattuale incide evidentemente sulla posizione soggettiva del proprietario del terreno, determinando l’inottemperanza l’acquisto alla sospensione dell’ordine di demolizione.
Scarica la Sentenza della Cassazione Penale 12037 del 14.04.2020.









