Con riferimento un caso di estensione della suddetta pronuncia e i presupposti necessari per la revisione europea del processo concludendo che non può essere richiesta fuori dai casi ex art. 630 cpp.
Con la Sentenza scaricabile la Suprema Corte to che lo riguardava.
L’imputato ruoli di amministrazione.
Il ricorrente, quindi, invocando i principi e gli effetti della sentenza della Corte EDU n. 3 del 14/4/2015 nel caso Contrada c/ Italia, ha chiesto dalla giurisprudenza successiva – anche dalla violazione dell’art. 7 CEDU.
La Corte territo correttamente la richiesta di revisione.
Tutti i motivi addotti a sostegno del ricorso per cassazione proposto giuridico nazionale.
Giova, pertanto, preliminarmente rilevare che non è in discussione l’efficacia immediatamente precettiva delle norme della Convenzione EDU, pur non potendo riconoscersi alle stesse rilievo costituzionale (Sez. 1, n. 2800 dell’01/02/2006, dep. 2007, Dorigo, Rv. 235447).
L’efficacia precettiva delle norme della Convenzione EDU, infatti, è assicurata dall’art. 19 dello stesso testocolli […]».
In tale ambito, si inserisce l’art. 46 CEDU, nel cui primo paragrafo si prevede che le «Alte Parti contraenti s’impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle controversie nelle quali sono Parti».
Lo stesso articolo, inoltre, stabilisce, nel suo secondo paragrafo, che «la sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l’esecuzione».
L’obbligo di conformazione alle decisioni della Corte EDU, infine, è ribadito da una difficoltà di interpretazione di tale sentenza, esso può adire la Corte affinché questa si pronunci su tale questione di interpretazione […1».
L’obbligo previsto dall’art. 46 CEDU, dunque, non può essere messo in discussione.
La cd. revisione “europea”, infatti, è stata introdotta con intervento interno perde fisiologicamente la sua stabilità, essendo necessario “eseguire” la decisione europea ed emendare i vizi procedurali rilevati attraverso la riapertura del processo consentita da questa forma atipica di revisione.
Si è, così, correttamente osservato di applicazione.
Nel corpo della sentenza n. 113 del 2011 si legge: «la finalità delle misure individuali che lo Stato possibile, in una situazione equivalente a quella in cui si troverebbe se non vi fosse stata una inosservanza H.] della Convenzione».
Gli argomenti posti dalla Corte Costituzionale a fondamento iniquo dalla Corte Edu la restituzione delle garanzie violate (Sez. 2, n. 40889 del 20/06/2017 – dep. 07/09/2017, Cariolo, Rv. 271198).
Conseguentemente, non è possibile estendere la revisione oltre i limiti tracciati dal giudice delle leggi, così da intaccare il giudicato di valutazione da parte della Corte EDU.
Deve, infatti, rilevarsi che l’invocata sentenza della Corte EDU del 14 aprile 2015 è stata emessa in procedimento le misure generali per affrontare il problema strutturale.
Anche la pronuncia della prima sezione penale della Corte di legittimità n. 43112 del 06/07/2017, impropriamente invocata nel secondo motivo di ricorso, ha esplicitamente ribadito alla pena principale – nel caso di specie interamente scontata – ma anche agli effetti penali ulteriori della condanna (Sez. 1, n. 43112 del 06/07/2017 – dep. 20/09/2017, Contrada, Rv. 273905).
Nel caso de quoi, non è in contestazione il divieto letterale della previsione (Sez. 5, n. 42996 del 14/09/2016 – dep. 12/10/2016, P.M., P.C. in proc. Ciancio Sanfilippo, Rv. 268203).
Nel confrontarsi con le argomentazioni della CEDU nella menzionata sentenza, pertanto nei principi di legalità e tassatività (Sez. 1, n. 8661 del 12/01/2018 – dep. 22/02/2018, Esti, Rv. 272797.
Anche tale pronuncia, in motivazione, ha affermato penale nazionale che si ispira al modello della legalità formale. (Sez. 1, n. 26686 del 10/04/2019 dep. 17/06/2019, Marino Raffaele, Rv. 276197).
Non può ravvisarsi, pertanto principio dell’inapplicabilità della pronuncia della Corte EDU invocata dal ricorrente a vicende diverse da quella portata all’esame della Corte medesima, con conseguente inammissibilità del ricorso.
Scarica la Sentenza 11962 del 10.04.2020.
16 aprile 2020










