I caratteri del “nuovo” reato di traffico di influenze illecite

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Nella recentissima sentenza gli Ermellini tracciano il reato dalla legge 3 del 2019.

In generale il reato.

In tale prospettiva la legge 3 del 2019, in luogo dell’equivoco riferimento delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Ciò significa che la fattispecie non riposa necessariamente sulla millanteria o sulla vanteria, ma può essere integrata dalla correlazione eziologica tra promessa o dazione da un lato dell’intercorsa pattuizione o comunque della dazione.

Va poi rimarcato corruttivo, riconducibile alle fattispecie di cui agli artt. 318, 319, 319-ter o ai reati di cui all’art. 322-bis.

Conseguentemente deve escludersi la configurabilità del delitto del denaro o dell’utilità.

E’ infatti di tutta evidenza che in un caso del genere non vi è ragione di apprestare una tutela anticipata rispetto.

Devono peraltro formularsi ancora due precisazioni di carattere generale.

In primo luogo si rileva che il reato quelle competenze o quei poteri.

Va infatti richiamato (Sez. 6, n. 17973 del 22/1/2019, Caccuri, rv. 275835; Sez. 6, n. 23355 del 26/2/2016, Margiotta, rv. 267060).

Tale principio deve essere letto «in occasione dell’ufficio» e che se del caso si risolva nella mera segnalazione o raccomandazione (Sez. 6, n. 7731 del 12/2/2016, Pasini, rv. 266543; Sez. 6, n. 38762 del 8/3/2012, D’Alfonso, rv. 253371).

In secondo luogo deve osservarsi che la relazione di sussidiarietà rispetto Sez. 6, n. 1 del 2/12/2014, dep. nel 2015, Pedrotti, rv. 262929; Sez. 6, n. 2006 del 13/8/1996, Pacifico, rv. 206122).

Scarica la Sentenza della Cassazione Penale 12095 del 14.04.2020.

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