Intercettazioni : il diritto

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Con la recente sentenza di accoglimento del difensore di accesso alle intercettazioni, ovvero alle registrazioni di conversazioni o comunicazioni e di ottenerne copia.

Il mancato degli artt. 179 e 180 cod.proc.pen.

Siamo nell’ambito cautelare.

Secondo il dictum delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 20300 del 22/04/2010, Lasala Rv. 246907), in tema di riesame, l’illegittima compressione del dirittorio, in sé considerati.

Ne consegue che, qualora tale vizio sia statorio di cui all’art. 309, nono comma, cod. proc. pen., le suddette trascrizioni non possono essere utilizzate come prova nel giudizio de libertate.

In particolare, si è osservato di difesa anche in relazione ad una misura restrittiva della libertà personale già eseguita”.

Ed ancora. la Corte Costituzionale dichiarando la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 268 cod. proc. pen, (nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o l’esecuzione della ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell’adozione del provvedimento restrittivo della libertà personale.

Al diritto del difensore di accedere alle registrazioni corrisponde un obbligo del pubblico ministero di assicurarlo.

Le Sezioni Unite hanno, poi, chiarito:

  • non determina la nullità del genetico provvedimento sugli atti a suo tempo prodotti a sostegno della sua richiesta dal P.M.;
  • non comporta la inutilizzabilità degli esiti delle captazioni effettuate, perché questa scaturisce solo nelle ipotesi indicate dall’art. 271, primo comma, cod. proc. pen.;
  • non comporta la perdita di efficacia della misura, giacché la revoca e la perdita di efficacia della misura cautelare conseguono solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge (artt. 299, 300, 301, 302, 303, 309, decimo comma, cod. proc. pen.).

Determina, invece, un vizio nel procedimentorio, in sé considerati.

Esso comporta, quindi, una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., soggetta al regime, alla deducibilità ed alle sanatorie di cui agli artt.180,182 e 183 cod. proc. pen.

Ove tale vizio sia stato in forma cartacea, in mancanza della denegata possibilità di riscontrarne la sua effettiva conformità alla traccia fonica.

Esso, difatti, è statoria, nella sua presunzione assoluta di conformità, che rimane non verificata prima che si dia ingresso e concreta attuazione alla espressa richiesta della parte in tal senso formulata.

n sede di riesame il dato di accesso.

Il giudice del riesame, quindi, in presenza di tale accertata pato, perciò, rimane in quella sede inutilizzabile.

Scarica la Sentenza della Cassazione Penale 12043 del 14.04.2020.

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