La Corte di Cassazione ha ribadito il principio per cui la richiesta di perizia balistica in appello deve essere motivata adeguatamente dalla parte che lo richiede.
I fatti si riferiscono alla condanna per tentato a scappare.
L’imputato omicidio.
Sulla base del ricorrente, il giudice di appello, a causa del mancato concedere portata avanti con l’accettazione del rischio della morte secondo il paradigma del dolo eventuale incompatibile con il tentativo.
Per la Cassazione il ricorso è infondato.
La condanna in primo grado era avvenuta a seguito.
La Corte territo della responsabilità degli imputati.
L’assunto è in linea con i principi espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità.
Nel giudizio di appello avverso la sentenza emessa all’esitoria esclusivamente ai sensi dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen. e, quindi, solo nel caso in cui il giudice ritenga l’assunzione della prova assolutamente necessaria, perché potenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti (Sez. 1, n. 12928 del 07/11/2018, dep. 2019, Rv. 276318).
L’apprezzamento (Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, Giampà, Rv. 271163).
Rispetto aveva ammesso di avere impresso al colpo in una delle conversazioni intercettate («una l’ho sparata in direzione di lui, nelle spalle però»).










