Le dichiarazioni omofobe costituiscono una discriminazione in materia di occupazione e di lavoro se pronunciate da chi esercita, o può essere percepitore di lavoro
Questo dalla CGUE nella sentenza del 23 aprile scaricabile.
Nella sentenza Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI (C-507/18), pronunciata il 23 aprile 2020, la Corte ha giudicato tra dette dichiarazioni e le condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro in seno a tale impresa non sia ipotetico.
Nel caso di specie, un avvocato, nel corso di un’intervista realizzata durante un’emissione radiofonica, di non voler assumere e di non volersi avvalere della collaborazione di persone omosessuali nel proprio studio legale.
Ritenendo che quest’ultimo avesse pronunciato.
Poiché il ricorso è stato ricorso per la cassazione della sentenza d’appello dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione (Italia).
Quest’ultima si è poi rivolta alla Corte di giustizia in via pregiudiziale, precisamente in merito all’interpretazione della nozione di «condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro» contenuta nella direttiva «antidiscriminazioni».
Dopo aver ricordato alla sua sentenza Asociația Accept.
In tale prospettiva, la Corte ha tra l’altro sottore di lavoro.
L’esistenza di un siffatto deve essere valutata dai giudici nazionali sulla base delle circostanze caratterizzanti le dichiarazioni in questione.
In particolare sono rilevanti, a tal riguardo, lo status dell’autore di lavoro.
I giudici nazionali devono altresì prendere in considerazione la natura e il contenuto.
Secondo la Corte, la circostanza che siffatta interpretazione della nozione di «condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro» possa comportare un’eventuale limitazione all’esercizio della libertà d’espressione non rimette in discussione tale interpretazione.
La Corte ha ricordato nonché il principio di proporzionalità.
Questo principio impone di verificare se tali limitazioni siano necessarie e rispondano effettivamente ad obiettivi di interesse generale riconosciuti dall’Unione o all’esigenza di tutela dei diritti e delle libertà altrui.
Nel caso di specie, tali condizioni sono soddisfatte, dato livello di occupazione e di protezione sociale.
Inoltre, l’ingerenza nell’esercizio della libertà di espressione non va oltre quanto è necessario per realizzare gli obiettivi di tale direttiva, vietando unicamente le dichiarazioni che costituiscono una discriminazione in materia di occupazione e di lavoro.
Oltre a ciò, le limitazioni risultanti dalla direttiva «antidiscriminazioni» sono necessarie per garantire i diritti in materia di occupazione e di lavoro di cui dispongono le persone considerate da tale direttiva.
Infatti, se determinate dichiarazioni rientranti nella nozione di «condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro» ai sensi della suddetta direttiva fossero sottratte all’ambitore, sarebbe l’essenza stessa della tutela concessa dalla medesima direttiva in materia di occupazione e di lavoro che potrebbe divenire illusoria.









