Non integra diffamazione doglianza per lesione di diritti

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Non costituisce diffamazione l’esposizione di una legittima doglianza rispetto naturalmente “conflittuale”, quale è quello proprio di una procedura esecutiva.

Questa la statuizione della Suprema Corte, in accoglimento.

In detta missiva, criticando l’operato di adempiere ai doveri dell’ufficio, anche sporgendo formale denuncia.

In virtù di tale contesto di critica, con giudizio che la Cassazione non ha condiviso.

Ritiene, infatti, il Collegio, che, nella condotta incriminata, non sia affatto, mancando l’offesa all’onore e alla reputazione del pubblico ufficiale.

In realtà, le espressioni utilizzate dal ricorrente – in specie quella secondo cui il pubblico ufficiale era venuto modus operandi, era derivata ai propri interessi patrimoniali.

Né, dagli elementi acquisiti, era possibile escludere che quanto della imputazione rispondesse a verità.

La Corte afferma, cioè, che non costituisce diffamazione la esposizione di una legittima doglianza rispetto naturalmente “conflittuale”, quale è quello proprio di una procedura esecutiva.

In tale ambito, per la compromissione dei propri interessi economici (Sez. 5, n. 23579 del 17/02/2014 Rv. 260213).

Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata è stata annullata, senza rinvio, ai sensi dell’art 129 cod. proc. pen., perchè il fatto non sussiste.

Scarica la Sentenza n.11294 del 3 aprile

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