Nel capo in rassegna la Cassazione affronta un caso di condanna per turbativa d’asta in relazione al quale la difesa, in sede di ricorso, eccepisce vizio di motivazione asserendo che trattasi di reato impossibile.
In particolare, si assumeva che la condotta finalizzata ad escludere un potenziale concorrente in realtà doveva essere analizzata rispetto era da ritenersi impossibile.
La Corte di Cassazione rileva preliminarmente che la Corte di appello ha accertato della gara, si era dispiegata nei confronti di due soggetti e quindi non solo di quello che non aveva i requisiti e ciò affinché le loro rispettive aziende, invitate a partecipare alla gara, vi desistessero.
Quindi il motivo del ricorrente appare in primo luogo aspecifico, in punto che si concentra solo su una delle aziende.
In secondo luogo, secondo gli Ermellini la questione non ha comunque rilievo ai fini della configurabilità del reato in esame.
Il reato della gara (Sez. 6, n. 10272 del 23/01/2019, Cersosimo, Rv. 275163).
L’idoneità degli atti deve essere valutata con giudizio “ex ante”, tenendo conto dalla norma incriminatrice.
In tale prospettiva, la Suprema Corte ha ritenuto.
Applicando i suddetti principi al caso in esame, la collusione realizzata dagli imputati era certamente idonea, secondo un giudizio “ex ante”, ad alterare l’andamento.
Scarica il testo della sentenza della Cassazione penale n.11366 del 6.04.2020.









