Audizione, in videoconferenza, del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali Soro nell’ambito dell’indagine conoscitiva in materia di semplificazione dell’accesso dei cittadini ai servizi erogati dal Servizio Sanitario Nazionale
Commissione parlamentare per la semplificazione
(25 maggio 2020)
Ringrazio la Commissione per quest’occasione di confronto emergenziale.
Questi due diritti fondamentali presentano, infatti, inattese analogie dovute essenzialmente alla dialettica che sottendono, tra libertà e dignità, persona e società.
In entrambi, in particolare, la libertà si esprime come auto con la seconda, spesso, persino in sinergia.
Il rapporto offre possibilità straordinarie, dall’altro induce nuove vulnerabilità cui, tramite i nostri dati, esponiamo noi stessi.
Così, in ambito sanitario, la digitalizzazione è una componente essenziale di efficienza del governo clinico, tale da garantire anche un’assistenza sanitaria personalizzata, fondata sulla partecipazione consapevole del paziente al percorso terapeutico.
La pandemia ha dimostrato sociale.
Eppure una tecnologia non ben governata può aumentare esponenzialmente il rischio clinico in cui si riflette, in quest’ambito, il rischio informatico, ove ad esempio i dati su cui si fonda la diagnosi siano alterati.
Per altro verso, l’esfiltrazione o l’accesso indebito all’intangibilità della propria vita privata che costituisce la radice più antica della privacy.
Sul piano individuale, infatti, la conoscenza di dati così “sensibili” quali quelli genetici o sulla salute, può fondare discriminazioni (si pensi al rapporto.
Ma il rischio cibernetico, in ambito di vista collettivo.
Sul piano pubblico, infatti, gli attacchi a sistemi informativi di strutture sanitarie – parte significativa dei cyber attack nel nostro Paese- possono avere effetti devastanti su tutti i cittadini, impedendo l’erogazione di prestazioni sanitarie o, nel caso di alterazione di dati dei pazienti, errori clinici su larga scala.
La vulnerabilità dei sistemi sanitari, rischia quindi di causare disservizi anche gravissimi, ingenerando errori diagnostici o terapeutici o paralizzando l’attività di cura.
E’ un problema che riguarda il nostro Paese in modo particolare.
Recenti ricerche (Clusit, rapporto a fronte del sempre maggiore utilizzo del cloud computing e dell’intelligenza artificiale.
La sfida di oggi consiste, allora, nel rendere la digitalizzazione in ambito alla salute, superando le vulnerabilità della tecnica e minimizzandone i rischi, individuali e collettivi.
Il Fse è, in un certo quale piattaforma abilitante” dal Piano triennale dell’Agid.
Tuttavia, l’affidamentoria clinica di milioni di pazienti a un’infrastruttura informatica rappresenta anche una non trascurabile fonte di vulnerabilità se priva di protezioni adeguate ad impedire accessi indebiti, esfiltrazioni o alterazioni dei dati.
Ciò spiega l’esigenza – da noi sollecitata in passato, di tutti i presidi necessari, in termini di misure di sicurezza ma anche di complessiva architettura del sistema.
La previsione legislativa ha anche consentito dei cittadini.
Sin dal 2009 – tre anni prima dell’introduzione della relativa disciplina – il Garante ha fornito sul dossier sanitario), rilevando in particolare la necessità di garantire:
– piena libertà al paziente sulle scelte essenziali relative al fascicolo, ivi incluse quelle inerenti la sua ampiezza e la possibilità di oscurare alcuni eventi clinici,
– la legittimazione selettiva e differenziata del personale auto nel processo di gestione dei suoi dati –, nonché
– l’obbligo per il tito.
Queste indicazioni hanno consentito nei confronti del solo 23% della popolazione.
Tale constatazione, unitamente al costante monito legge rilancio.
In particolare, è stata ritenuta opportuna- e dall’Autodeterminazione informativa) relativo alla consultazione da parte dei professionisti sanitari.
Tale modifica contribuisce a semplificare notevolmente il processo di costituzione dell’fse rendendolo quindi automaticamente disponibile a prescindere da manifestazioni di volontà individuali, ma confermando il consenso del paziente quale fonte di legittimazione dell’accesso ai dati, da parte del professionista sanitario.
Lo spettro del fascicolo è ampliato, sino a comprendere tutti i documenti, sanitari e socio-sanitari, riferiti alle prestazioni erogate, a carico o meno del SSN, includendo dunque tra i soggetti abilitati all’alimentazione la generalità degli esercenti le professioni sanitarie che seguano il paziente.
La prevista, ulteriore alimentazione del fse con i dati disponibili sulla scelta circa donazione degli organi, vaccinazioni e prenotazioni promuoverà poi l’efficacia delle prestazioni sanitarie se e nella misura in cui garantirà l’allineamento delle informazioni.
Si prospetta, inoltre, un notevole potenziamento di regioni diverse da quella di residenza.
Si prevede quindi l’istituzione dell’Anagrafe Nazionale dei consensi e relative revoche, da associarsi agli assistiti risultanti nella relativa anagrafe, comprensiva anche dei dati inerenti eventuali deleghe (ad esempio per le decisioni inerenti i minori).
La valorizzazione della funzione e l’estensione dello spettro del fse, prevista con il dl rilancio anche sulla scorta delle indicazioni fornite dall’Autoria clinica, potenzialmente, di tutti gli assistiti.
Per un verso, infatti, il rischio informatico (suscettibile di risolversi fatalmente in rischio clinico) va contrastato, seguendone la dinamica lungo l’intera filiera.
Va anche inteso in senso rigoroso il vincolo di finalità, evitando l’accesso a dati del fse, di cui difficilmente può garantirsi la completa anonimizzazione, per fini di programmazione sanitaria da parte di amministrazioni titolari di competenze diverse.
Su questo sanitario.
Del resto, già il Ministero della salute utilizza l’fse a fini (oltre che di ricerca, anche di) programmazione sanitaria, verifica delle qualita’ delle cure e valutazione dell’assistenza sanitaria (finalità di “governo”), senza tuttavia l’utilizzo di dati identificativi, secondo livelli di accesso e modalita’ di elaborazione dei dati definiti in conformita’ ai principi di proporzionalita’, necessita’ e indispensabilita’.
Per altro verso, non va sotto il rischio di accessi indebiti ai dati del fascicolo sanitario, resi possibili da una inadeguata definizione del perimetro e dei profili di legittimazione degli stessi professionisti sanitari.
Non rari sono stati i casi, sottologica, curiosità.
La violazione della riservatezza derivante da tali condotte potrà essere, poi, persino più significativa ove nel fse confluiscano dati di particolare rilevanza sotto.
La protezione dei dati da accessi indebiti e l’esatta definizione dei soggetti legittimati alla consultazione costituiscono, del resto sanitario complessivamente inteso.
Si pensi alla delicatezza di dati, quali quelli (pur non presenti nel fse) sulla fecondazione eterologa, per i quali deve garantirsi, attraverso un sistema di codifica, tanto la riservatezza delle madri.
La gestione, poi, di dati così delicati e in costante evoluzione quali quelli sanitari necessita di garanzie idonee ad assicurarne la qualità.
In questo, quale quello in esame, in cui il ricorso a un’informazione obsoleta o alterata può determinare danni talora anche letali per il paziente.
L’aggiornamento nella loro attualità ed evoluzione.
E’ un tema che riguarda molti degli archivi rilevanti in questo campo.
Esso coinvolge, infatti, il consenso alla consultazione del fse (la cui anagrafe comprende anche, appunto.
Rispetto.
Il processo di digitalizzazione in ambito di oggi.
Il ricorso sempre più frequente all’intelligenza artificiale a fini di ricerca in campo medico, ma anche diagnostici, evidenzia l’esigenza di garantire la correttezza del processo analitico fondato di cui è capace la macchina a partire dalle informazioni immesse.
Dall’esattezza dei dati utilizzati nella configurazione degli algoritmi dipende l’”intelligenza” delle loro scelte.
Se è errata la classificazione delle casistiche di riferimentologia o per valutare un marker, sarà poi la conseguente diagnosi ad essere sbagliata, con effetti potenzialmente anche fatali per il paziente.
La protezione dei dati, dunque, è un presupposto ma, al contrario, con un ulteriore sviluppo di tecnologie “user-friendly” che incorporino in sé garanzie di sicurezza e confidenzialità dei dati.
Le misure di privacy by design e by default- da applicare ad esempio in modo rigoroso rispetto senso, un esempio determinante di come la tecnologia, se sostenuta da una “visione” lungimirante in termini sociali oltre che giuridici, possa rappresentare la soluzione, invece del problema e rafforzare la fiducia dei cittadini nel sistema sanitario.
Soluzione tanto di salute, ecc.).
La protezione dei dati può rappresentare tantore di appropriatezza della generale governance sanitaria.
Sotto.
Abbiamo ricordato di vista esistenziale.
Di qui l’esigenza non solo del consenso quale espressione di auto e rilevanti errori sul piano complessivo del governo clinico.
Garanzie di correttezza andranno assicurate anche rispetto di efficacia.
Anche questi esempi dimostrano, dunque, come sulla sinergia tra innovazione, governance sanitaria e protezione dati si giocherà una sfida sempre più determinante per le nostre società, che dobbiamo impegnarci a vincere nel segno, ancora una volta, della centralità della persona e della sua dignità: quei vincoli che, spiegò Aldo Moro in Assemblea Costituente, neppure l’interesse collettivo alla sanità pubblica può superare.











