E’ illegale l’ aiuto alle compagnie aeree

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Il Tribunale della Corte di Giustizia UE respinge i ricorsi contro la decisione della Commissione che dichiara illegale l’aiuto concesso dall’Italia a favore di varie compagnie aeree che servono la Sardegna.

Le società di gestione degli aeroporti sardi non sono i soggetti beneficiari dell’aiutonoma della Sardegna e le compagnie aeree, le quali devono, quindi, rimborsare a quest’ultima gli aiuti pubblici.

Con le sentenze EasyJet/Commissione (T-8/18), Volotea/Commissione (T-607/17) e Germanwings/Commissione (T-716/17), pronunciate il 13 maggio 2020, il Tribunale della Corte di Giustizia UE ha respinto concesso dall’Italia a favore di varie compagnie aeree europee che servono la Sardegna, fra cui le tre di cui trattasi.

Secondo tale decisione, il regime di sostegno istituito concesso non già alle società di gestione dei principali aeroporti sardi (Alghero, Cagliari-Elmas e Olbia), bensì alle compagnie aeree interessate.

Nel 2010, una legge regionale, notificata dall’Italia alla Commissione conformemente all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, ha auto aereo, in particolare attraverso la destagionalizzazione dei collegamenti aerei con la Sardegna.

Tale legge regionale è stata attuata mediante una serie di misure adottate dalla Giunta regionale (la legge regionale e le misure adottate sono denominate, congiuntamente, in prosieguo: le «misure controverse»).

Le misure controverse prevedevano in particolare la conclusione di accordi commerciali tra le società di gestione aeroportuale e le compagnie aeree al fine di migliorare il collegamento aereo dell’isola e di garantirne la promozione come destinazione turistica. Esse fissavano, inoltre, le condizioni e le modalità di rimborso, da parte della Regione, alle società di gestione aeroportuale delle somme versate da queste ultime alle compagnie aeree in forza di tali accordi.

Il 29 luglio 2016, la Commissione ha adottato controverso.

Relativamente, anzitutto che le compagnie aeree fossero beneficiarie del regime di aiuti controverso per via della concessione di un vantaggio mediante risorse statali attraverso pagamenti imputabili alla Regione.

A tale riguardo, il Tribunale ha, prima di tutto poteva applicarsi ai pagamenti effettuati dalle società di gestione aeroportuale alle compagnie aeree in applicazione delle misure controverse.

Il Tribunale ha poi sotto.

Esaminando la decisione impugnata alla luce di tali criteri, il Tribunale ha dunque ritenuto dei fondi.

Le misure controverse avevano infatti consentito del regime di aiuti controverso.

Tale controllo si manifestava attraverso l’approvazione preliminare dei loro programmi di attività o attraverso le condizioni richieste in vista del rimborso delle somme versate alle compagnie aeree. Secondo il Tribunale, l’esercizio di un simile controllo da parte della Regione dimostrava che le misure di finanziamento in questione erano ad essa imputabili.

Di conseguenza, il Tribunale ha approvato conformemente alle istruzioni ricevute dalla Regione mediante i programmi di attività da essa approvati.

Il Tribunale ha altresì approvato.

Tali società di gestione, che non erano detenute dalla Regione, si erano infatti limitate, essenzialmente, ad attuare il regime di aiuti controverso instaurato dalla Regione.

Per quanto il regime di aiuti in questione ai soli fini dello sviluppo economico dell’isola.

Nella misura in cui la Regione abbia agito.

Orbene, nel caso di specie, gli inviti a manifestare interesse pubblicati prima della conclusione degli accordi con le compagnie aeree non sono stati considerati dal Tribunale come equivalenti a gare d’appalto agli inviti.

Infine, il Tribunale ha ritenuto di tale regime.

A tale riguardo, l’assenza di identificazione formale delle compagnie aeree come beneficiari finali e reali dell’aiuto per sostenere la propria conclusione.

In secondo luogo, il Tribunale ha respintorsione di concorrenza e di effetti sugli scambi tra gli Stati membri.

Nella causa T-716/17, esso ha in particolare escluso che la compagnia aerea potesse, a tale riguardo, utilmente invocare l’importo da parte della società di gestione aeroportuale di Cagliari-Elmas.

L’argomento controverso.

Nella causa T-607/17, il Tribunale ha inoltre approvato in forza delle misure controverse.

In conclusione, il Tribunale ha dichiarato disponendo il recupero degli importi percepiti dalle compagnie aeree in esecuzione degli accordi conclusi con le società di gestione aeroportuale in forza delle misure controverse.

Esso ha rilevato senza attendere che la Commissione si fosse pronunciata sulle misure che le erano state notificate.

Esse non potevano neanche nutrire alcun legittimo affidamento, l’origine statale dei fondi in questione.

Scarica la Sentenza nelle cause 607 716 8

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