Ai fini della concessione di equa riparazione, il comportamento evitare.
Questorio di garanzia.
Per dare risposta alle censure formulate nell’atto esaminare la questione concernente i limiti entro i quali la condotta della persona che agisce a norma dell’art. 314 cod. proc. pen. può assumere rilievo quale condizione ostativa alla riparazione per ingiusta detenzione.
Precisamente, è necessario approfondire se la circostanza dell’aver datodiale.
In argomentodia cautelare in assenza delle condizioni di applicabilità di cui agli artt.273 e 280 c.p.p.
Tale operatività non può peraltro concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo “causale” che governa la condizione stessa, nei casi in cui l’accertamento della cautela, e in ragione esclusivamente di una loro diversa valutazione» (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D’Ambrosio, Rv. 247664-01, in motivazione, § 12).
Le Sezioni Unite, in particolare, a fondamento passivo. La rilevanza della condotta ostativa si misura infatti non sull’influenzabilità della persona del singolo giudice, bensì sull’idoneità a indurre in errore la struttura giudiziaria preposta alla trattazione del caso, complessivamente e oggettivamente intesa» (così Sez. U, n. 32383 del 2010, cit., in motivazione, § 11, successivamente richiamata, in particolare, da Sez. 4, n. 8021 del 28/01/2014, Gennusa, Rv. 258621-01).
Il principio di dirittodiale.
Sembra ragionevole affermare, infatti, che il comportamento evitare.
Questa soluzione appare coerente con il fondamento della riparazione per l’ingiusta detenzione.
Invero, come evidenziatorare pregiudizi da essi stessi colposamente o dolosamente cagionati”» (cfr., in particolare, Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606-01, in motivazione, § 3).
Del resto rilievo, v., ancora, Sez. U, n. 51779 del 2013, cit., in motivazione, § 3).
Si può, quindi, concludere che, in caso di insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura custodia cautelare.
Scarica la Sentenza della Cassazione Penale n.15786 del 25.05.2020.










