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La Suprema Corte to del danno conseguente; ritenendo il primo imprescindibile ed il secondo mai in re ipsa.

Con l’ORDINANZA scaricabile, la Corte di Cassazione ha rigettato del Tribunale di Livorno.

Il Giudice di primo grado aveva rigettato in re ipsa ma necessitante di allegazione e prova.

Tale decisione veniva impugnata dalle figlie, divenute già maggiorenni; la Corte d’appello di Firenze, rigettava il gravame, confermando la decisione di primo grado ma con una diversa motivazione.

La Corte riteneva mancante non solo e non tanto dello stesso per mancanza di illeceità della condotta.

Invero, riteneva condivisibile l’orientamento 2015 n. 17211).

Nella specie, a parte la considerazione non secondaria che all’ingresso dell’area era specificato art. 97 valeva ad escludere ogni forma di responsabilità.

Infatti, le fotori, in prevalenza bambini, che in occasione di una giornata particolare, caratterizzata dalla inaugurazione di uno scivolo, partecipavano ad una manifestazione di massa.

In tale ottica, quindi, si doveva ritenere che non si volesse specificatamente ritrarre e pubblicare le foto e di partecipazione.

Pertanto non lesive della reputazione o dell’onore delle persone ritratte.

La parte ricorrente ha lamentato non necessario il consenso della persona ritratta nei casi in cui la riproduzione è collegata ad avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltesi in pubblico.

Invero, secondo le ricorrenti il “collegamento.

In tema di diritto, ratione temporis, sono gli artt. 96 e 97 legge n. 633/1941 e l’art. 10 c.c. e la normativa sulla privacy (L n. 675/1996, così come modificata e integrata dal D.lgs. n. 196/2003, all’art. 4, n. 3, in materia di consenso).

Il primo gruppo di articoli prescrive che l’esposizione o la pubblicazione dell’immagine altrui sia abusiva non soltanto 2015 n. 17211).

Il citato o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onere, alla reputazione od anche al decoro nella persona ritratta“.

La Suprema Corte non ha condiviso il ragionamento alla riservatezza – perché nel caso di specie, trattandosi di minori, l’applicazione della norma deve essere più stringente e coordinarsi con la legge sulla privacy.

Infatti occorre precisare che la pubblicazione dell’immagine altrui è legittima, in quanto casuale ed in nessun caso mirata a polarizzare l’attenzione sull’identità del medesimo e sulla sua riconoscibilità.

Nel caso in esame, viceversa, essendo la fotori, tale circostanza legittimante la pubblicazione non può dirsi sussistente.

La normativa sulla privacy L. n. 675/1996, così come modificata e integrata dal D.lgs. n. 196/2003, all’art. 4, n. 3, in materia di consenso stabilisce che il consenso è validamente prestato le informazioni di cui all’art. 13.

Nel caso di specie, non vi è prova del consenso validamente manifestatoriale sulle figlie minori.

Deve in definitiva ritenersi che l’acquisizione e la pubblicazione delle immagini relative alle minori siano avvenuta in modo illecito.

Pertanto.

Ma ugualmente non può accogliersi la domanda di risarcimento in re ipsa.

Ne consegue che, ai fini dell’accoglimento del pregiudizio risarcibile.

Scarica l’Ordinanza della Cassazione Civile 8880 del 13 maggio 2020

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