Audizione del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali sull’affare assegnato n. 453 relativo al tema ricadute occupazionali da Covid-19 , azioni idonee a fronteggiare le situazioni di crisi e necessità di garantire la sicurezza sanitaria nei luoghi di lavoro
Commissione 11a (Lavoro pubblico e privato della Repubblica
- Il contesto
Ringrazio la Commissione per quest’occasione di confronto, che consente di estendere l’analisi delle implicazioni sul lavoro, della pandemia, anche ai profili di protezione dati.
E’ una scelta importante, perché in un contesto emergenziale il rischio più grande è l’assuefazione, se non addirittura l’indifferenza alla progressiva perdita di libertà, laddove invece le limitazioni dei diritti devono essere circoscritte entro la misura strettamente indispensabile, con una revisione costante della loro proporzionalità e necessità.
La protezione dati – qualificata come fondamentale diritto, tra la vita e le regole.
E nell’attuale contestorità da cui si misura la tenuta della democrazia.
Interrogarsi sulla proporzionalità di queste limitazioni è, dunque, uno dei compiti più rilevanti che il Parlamento possano giustificarsi determinate misure restrittive delle libertà.
Ma la scelta di focalizzare l’analisi sulla protezione dei dati dei lavorato strutturalmente asimmetrico.
La disparità di potere contrattuale che connota generalmente, in senso debole, la posizione del lavoratoriale, altrimenti suscettibile di esercizio, in assenza di regole adeguate, anche mediante controlli pervasivi sul dipendente.
Non a caso, le prime norme a tutela dell’autori.
Paradossalmente, dunque, quella che era stata codificata come prerogativa tipicamente borghese si sarebbe da quel momento un vero e proprio codice dell’eguaglianza.
Nel contesto di prevenzione dei contagi.
Ma per impedire abusi nell’esercizio di tali poteri, è necessario delimitarne l’ambito asimmetrico quale quello in esame.
La disciplina di protezione dati, unitamente alle garanzie giuslavoristiche, interviene a impedire proprio questi abusi e le conseguenti forme di coartazione della libertà del lavorato pericolose “servitù volontarie”.
- I controlli datoriali a fini di prevenzione del contagio
Il Regolamento e garanzie.
Tale requisito emergenziale, in cui l’urgenza del provvedere induce spesso una tendenza anomica, che porta ad agire prescindendo da una cornice di regole uniformi.
E’ quantore o sui suoi contatti.
Il rischio sanitario da cui proteggere i lavoratocolli tra Governo e parti sociali, recepiti con dPCM.
Tale essendo la cornice normativa di riferimento il profilo della protezione dati:
– la rilevazione della temperatura corporea dei dipendenti con registrazione della sola circostanza del superamento della temperatura-soglia, quando sia necessario documentare le ragioni ostative all’accesso al luogo di lavoro;
– la segnalazione al datore di lavoro di provenienza da aree a rischio o di avvenuti contatti con potenziali contagiati, purché nella sola misura strettamente proporzionale all’esigenza di prevenzione e senza riferimenti nominativi a terzi;
– il dovere del medico competente di segnalare al datologia;
– il dovere di comunicazione, da parte datori per la sicurezza o agli altri colleghi), dei nominativi dei dipendenti contagiati, collaborando alla ricostruzione della catena dei contagi e all’adozione delle misure di profilassi opportune.
E’ importante sottore di lavoro e medico competente, sancita dalla disciplina lavoristica.
Il primo adempie i propri obblighi di garanzia dell’incolumità dei lavoratocollo tra Governo e Parti sociali.
Gli accertamenti devono, in ogni caso, essere condotti dal medico competente o da altro personale sanitario e possono comprendere la proposta di test sierologici, i cui esiti devono però essere riservati al medico stesso. Quest’ultimo è anche l’unico soggetto a suggerirli, quali esami specifici da disporre, ove opportuno, in ragione di parametri epidemiologici obiettivi.
Ciò vale anche rispetto al personale sanitario, i cui rischi professionali specifici devono essere a tal fine e a fortiori tenuti in considerazione dal medico competente.
Il proto (attenendo a dati “particolari”, svolgendosi su larga scala, utilizzando tecnologie innovative).
Uno strumento dei contatti.
Sulla scorta delle indicazioni fornite dagli organi del Consiglio d’Europa e dell’Unione europea, infatti, anche la specifica norna contenuta nell’AS 1786 ha sancito.
La particolare ampiezza dell’espressione utilizzata dimostra come la scelta in ordine all’adesione o meno al sistema non deve essere in alcun modo condizionata, neppure indirettamente, dal timore di possibili implicazioni sfavorevoli, che ove prospettate (nei rapporti tanto motivo inutilizzabili.
L’esercizio del diritto lavorativo.
La necessaria volontarietà del tracciamento da poter indurre un contagio.
E la fiducia è essenziale per garantire un’adesione tanto diffusa nella popolazione, per risultare efficace a fini diagnostici, promuovendo dunque scelte volontarie ma assunte nel segno della responsabilità e della solidarietà.
- Le nuove forme (e le vulnerabilità) del lavoro
Il distanziamento.
La tecnologia ci è indubbiamente venuta in soccorso colmando con la connessione le distanze fisiche e ricreando, nello spazio digitale, luoghi di confrontore, studente, docente, grazie alla regolazione leggera, ma completa, che può offrire.
La traslazione on-line di pressoché tutte le nostre attività non è, infatti, un processo neutro, ma comporta, se non assistito da adeguate garanzie, l’esposizione a inattese vulnerabilità in termini non solo di sicurezza informatica ma anche di soggezione a ingerenze e controlli spesso più insidiosi, perché meno percettibili, di quelli tradizionali.
Anche in questo ogni uso improprio.
Il ricorso intensivo alle nuove tecnologie per rendere la prestazione lavorativa non può, allora, rappresentare l’occasione per il monito cui i suoi dati saranno soggetti.
Va, in particolare, inteso in modo rigoroso il vincolo finalistico alla prestazione lavorativa che, rispettorizzativa (art. 4, c.2, l.300).
Non sarebbe, ad esempio, legittimo fornire per lo smart working un computer dotato dispositivo.
Va inoltre assicurato alla disconnessione, senza cui si rischia di vanificare la necessaria distinzione tra spazi di vita privata e attività lavorativa, annullando così alcune tra le più antiche conquiste raggiunte per il lavoro tradizionale.
Per garantire, dunque, che le nuove tecnologie rappresentino un fatto il profilo democratico e la conformità ad alcuni irrinunciabili principi.
Il minimo comun denominato del lavoro.
In un contesto alla protezione dei dati consente di impedirlo: valorizziamolo, dunque, in emergenza e non solo.











