GiurisprudenzaIntercettazione di chat e “mondo web" per la Cassazione

Intercettazione di chat e “mondo web” per la Cassazione

La sentenza in rassegna, in tema di intercettazione di chat scambiate con dispositivi BlackBerry, riafferma concetti già enunciati in passatorialità delle operazioni. Alcuni di questi elementi enti vengono descritti e commentati con considerazioni interessanti che contengono alcuni argomenti di novità.

Il tema di fondo è quello della rilevata inutilizzabili delle intercettazioni tra chat scambiate con dispositivi BlackBerry nel presupposto a “in chiaro”.

La Corte ha ricordato normalmente avviene in ipotesi di captazioni di conversazioni effettuate attraverso apparati mobili (in tal senso Sez. 4, n. 40903 del 28/06/2016, Grassi, Rv. 268228).

Prosegue la Cassazione sotto Blackberry:

  • il messaggio partitore telefonico italiano che gestisce la carta Sim;
  • quest’ultimo lo trasmette mediante la scheda Sim, che è l’unico elemento.

Su tale peculiare dinamica si innesta l’attività di intercettazione, ai cui fini è necessario che la competente autorità giudiziaria italiana (PSO – Public Security Office – Italia).

Questa procedura, come risulta dagli atti processuali, è stata rigorosamente eseguita ed osservata, previa assicurazione della collaborazione fornita dalla RIM Italia che ha posto di carta Sim italiana.

Una volta verificate le condizioni iniziali (decreto i contenuti relativi ai servizi del terminale di interesse e li ha inviati direttamente sul server della Procura della Repubblica richiedente.

Quest’ultima ha poi provveduto alla registrazione dei messaggio attraverso l’utilizzo di server di società private installati direttamente nei suoi uffici.

La Corte d’appello, nell’uniformarsi agli approdi cui è pervenuta in questa specifica materia la giurisprudenza di legittimità, ha sostenuto all’estero per la sola decifratura, inviati alla memoria informatica centralizzata (server) installata nei locali della Procura di Roma, ove sono stati letti, registrati e verbalizzati.

Nel prendere a riferimento del singolo messaggio, provvede alla decriptazione per poi solo dopo trasmetterlo nuovamente al destinatario finale, cioè al server della Procura.

Sostengono i ricorrenti che tale passaggio del flusso delle comunicazioni dall’Italia al Canada sia illegittimo in quanto una copia, che si riflette sulla sua stessa utilizzabilità ed attendibilità.

L’assunto non può essere in alcun modo essere condiviso dalla Cassazione.

Muovendo dalla distinzione, messa ben in luce dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 36359/2008, tra le quattro fasi – captazione, registrazione, ascolto alla fase successiva della registrazione, consistente, sulla base delle tecnologie attualmente in uso, nella immissione dei dati captati in una memoria informatica centralizzata (il cd. server), che si pone la problematica di assicurare la genuinità ed intangibilità delle emissioni sonore captate.

Conseguentemente, cosi come chiarito solo nell’ipotesi di inidoneità o insufficienza degli impianti installati presso la Procura della Repubblica o di eccezionali ragioni di urgenza.

Infatti è attraverso la integrale registrazione delle conversazioni che viene evitato (Sez. U, n. 36359 del 26/06/2008 – dep. 23/09/200S, Carli, Rv. 240395).

Ciò premesso, quella che viene effettuata dalla RIM Canada è esclusivamente la decriptazione del dato che ne consente attraverso la chiave di decodificazione la messa in chiaro, attività che non ha nulla a che fare con la sua registrazione, operazione ad essa logicamente successiva che resta demandata all’organo giurisidizionale inquirente e che risulta anche nel caso di specie essere stata eseguita integralmente nei locali della Procura romana.

E’ in Italia, luogo dal quale partivano i messaggi dai singoli dispositivi Blackberry, che è stato.

Ma nessun rilievo riveste la circostanza che il relativo server fosse ubicato che l’algoritmo attraverso il quale veniva effettuata la decodificazione fa parte di un’unica rete interconnessa elettricamente con segnali che, viaggiando alla velocità della luce, non hanno distanza fisicamente quantificabile.

Il mondo RIM, quale che sia il luogo di dislocazione della relativa strumentazione, ovverosia delle porte di accesso, il Canada, come il Regno Unito (i cd. dati grezzi) restano fisicamente nel luogo in cui sono stati emessi e, dunque, nella fattispecie, in Italia.

La attività di decriptazione non può conseguentemente ritenersi avvenuta all’estero, bensì all’interno del “mondo RIM” che, facendo parte del web, non conosce localizzazioni.

D’altra parte essendo la suddetta attività compiuta attraverso un algoritmo, la sua auto umano, costituisce la garanzia dell’insussistenza, in tale fase, facente ancora parte delle operazioni di captazione, di qualsivoglia manipolazione.

Quello che conta invece, al fine di assicurare la genuinità ed intangibilità del flusso di comunicazioni captato messo in chiaro, dell’attività di registrazione e di estrazione con l’utilizzo esclusivo degli apparecchi hardware forniti dalle società ed ubicati all’interno dei propri locali.

La Corte distrettuale, muovendo dall’inapplicabilità dei concetti di originale e di copia ad un sistema informatico, spiega come il messaggio registrato, non era comunque qualificabile come copia trattandosi dello stesso messaggio messo in chiaro.

Ciò non to.

Dal file originario è stato XML, contenente la decriptazione del primo oltre importanti informazioni aggiuntive come il codice PIN dei dispositivi interessati, nonché la data e l’orario di invio.

Cassazione penale 14725 del 13.05.2020

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