La Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) è stata istituita nel 1959 e la sua sede si trova a Strasburgo.
E’ una Corte internazionale istituita nell’ambito del Consiglio d’Europa che oggi comprende ben 47 Stati europei, un’istituzione internazionale da non confondere con le tante istituzioni dell’Unione Europea.
La CEDU si pronuncia sui ricorsi individuali o statali inerenti a presunte violazioni dei diritti civili e politici stabiliti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
La base giuridica è quindi la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo che è un trattato la loro giurisdizione.
Tale Convenzione è stata firmata a Roma il 4 novembre 1950 ed è entrata in vigore nel 1953.
L’istituzione in parole deve essere tenuta ben distinta dalle seguenti:
- Corte di giustizia dell’Unione Europea Con sede in Lussemburgo, che garantisce il rispetto comunitario e vigila sull’interpretazione e l’applicazione dei trattati istitutivi dell’Unione europea;
- Corte Internazionale di Giustizia, che è l’organo giudiziario delle Nazioni Unite, con sede a L’Aia;
- Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che è un testo dalle Nazioni Unite nel 1948, per rafforzare la tutela dei diritti dell’uomo sul piano internazionale;
- Carta dei Diritti Fondamentali, un testo nel 2000.
La CEDU sancisce e dunque protegge il diritto, alla proprietà e alla sfera privata.
Proibisce espressamente il ricorso alla to dei diritti previsti dalla Carta stessa.
La Corte, come già detto la loro giurisdizione.
Sono conseguentemente obbligati a conformarsi ai provvedimenti emanati dalla Corte.
La composizione della Corte prevede, quali organi di giudizio, il Giudice unico, i Comitati, composti da tre giudici, le Camere, composte da sei giudici e, in casi eccezionali, la Grande Camera, composta da diciassette giudici.
Il mandato dalla Corte plenaria, ha una durata di tre anni.
La Convenzione Europea dei diritti dell’uomo protegge in particolare:
- il diritto alla vita;
- il diritto a un equo processo;
- Iil diritto della vita privata e familiare;
- la libertà di espressione;
- la libertà di pensiero, di coscienza e di religione;
- il diritto della proprietà.
La Convenzione proibisce in particolare:
- la tortura e i trattamenti inumani o degradanti;
- la schiavitù e il lavoro forzato;
- la pena di morte;
- la detenzione arbitraria e illegale;
- la discriminazione nel godimento dei diritti e delle libertà enunciati nella Convenzione.
La Corte è competente a conoscere, sia i ricorsi proposti dagli interstatali (ex. art. 33), ossia proposti da uno Stato che esercita la propria giurisdizione verso di lui.
La Corte, tuttavia, svolge una funzione sussidiaria.
Essa non si sostituisce ai rimedi giurisdizionali interni (dello Stato), prima questi ultimi devono essere esauriti.
Ulteriori presupposti per adire la Corte sono costituiti dal termine di sei mesi dall’ultima decisione domestica entro cui il ricorso deve essere presentato uno svantaggio rilevante.
Il ricorso viene dunque sotto ad un’analisi preliminare al fine di stabilirne l’ammissibilità.
Una volta superato di competenza della Corte.
Le presunte violazioni riportate nel ricorso devono essere indicate con precisione, individuando la violazione di uno o più specifici diritti fondamentali tutelati dagli articoli della Convenzione o di uno dei suoi Protocolli.
Al termine del giudizio, viene emanatore.
L’attività interpretativa effettuata dalla Corte rispetto rilevante poiché è a carattere interpretativo-evolutivo, ossia mira ad adeguare le disposizioni della Convenzione ai cambiamenti della società europea.
Le sentenze emanate dalla Corte non hanno efficacia erga omnes, ma soltanto.
Gli effetti giuridici delle sentenze comportano, come anticipato delle stesse.
Qualora non sia possibile apporre il giusto dall’art. 41.
Gli impegni presi dallo Statorio o meno in conformità alla corretta esecuzione delle sentenze.
Le Sentenze della Corte generano una forte influenza nei confronti degli Stati membri, i quali sono indirizzati a modificare la legislazione interna, in modo da rispettare i principi stabiliti dalle pronunce e da evitare i contrasti con la Convenzione.
Esercitano altresì un effetto deterrente.
Infine, è opportuno fare un cenno ai rimedi provvisori della Corte, quali le misure cautelari sospensive di provvedimenti interni analoghi a uno stesso provvedimento che deve giungere a conclusione.
Il sito istituzionale è raggiungibile al seguente LINK.
12 maggio 2020










