La revoca dell’affidamento.
Questo.
Il Tribunale di Sorveglianza ha rilevato tale prescrizione, nonostante formali diffide a recedere da tali condotte.
Il ricorso parte dall’assunto, garantita dall’art. 21 della Costituzione.
Tale assunto alla libera manifestazione del pensiero.
È condivisibile la valutazione del Tribunale di sorveglianza che ha ritenuto la sostituzione peggiorativa della misura.
In tale determinazione hanno avuto positiva incidenza con riguardo al percorso di risocializzazione.
Tale motivazione è in linea con l’insegnamento» (Sez. 1, n. 27713 del 6/6/2013, Guerrieri, RV. 256367; Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239).
Con ogni evidenza, non vi è alcuna compressione delle libertà costituzionali di manifestazione del pensiero e di esercizio del diritto dei diritti garantiti al massimo livello normativo.
Nessuna libertà o posizione soggettiva sancita dalla Costituzione può espandersi indiscriminatamente in danno di situazioni parimenti rilevanti.
Nella specie, il bilanciamento di cronaca e di libertà di stampa.
Anche le fonti pattizie sovranazionali – in particolare l’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo – garantiscono ad ogni persona la libertà di espressione, comprensiva della libertà di opinione e di circolazione di informazioni ed idee, escludendo ingerenze da parte delle Pubbliche Autorità.
Al contempo, sanciscono formalmente che l’esercizio di queste libertà comporta doveri e responsabilità, e dunque può essere sotto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie in una società democratica.
Le restrizioni e le condizioni imposte nell’impugnata ordinanza – calibrate in termini specifici e strettamente funzionali a scongiurare il rischio di recidiva – sono per l’appunto in esame.
Nessuna illogicità è dunque ravvisabile nella diffusa e congrua motivazione dell’impugnato, coerente con tale finalità e conforme ai principi enucleati in sede di legittimità in tema di regolamentazione e revoca delle misure alternative alla detenzione.
Scarica la Sentenza della Cassazione penale n.13197 del 29.04.2020.










