Prova scientifica : adesione del giudice alla perizia e ruolo della CTP

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Sulla prova scientifica , il giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito, senza ignorare le argomentazioni del consulente.

Con la recentissima ordinanza scaricabile gli Ermellini hanno rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Trapani, in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 589 cod. pen., 189, commi 6 e 7, C.d.S.

La Suprema Corte ha ritenuto, tuttavia, che le argomentazioni espresse dalla Corte di appello non risultano censurabili.

Sul piano della valutazione degli apporti scientifici, la Corte di merito di puntuale disamina in sentenza.

La Corte palermitana ha correttamente applicato, senza ignorare le argomentazioni del consulente.

Da ciò ne discerne che, può ravvisarsi vizio di motivazione, denunciabile in Cassazione ai sensi dell’art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen., solo qualora risulti che queste ultime siano tali da dimostrare in modo assolutamente lampante ed inconfutabile la fallacia delle conclusioni peritali recepite dal giudice (Sez. 3, n. 17368 del 31/01/2019, Giampaolo, Rv. 275945; Sez. 5, n. 18975 del 13/02/2017, Cadore, Rv. 269909).

Le censure – più che criticare la congruità e la consequenzialità logica delle argomentazioni del provvedimento, che esula completamente dalle funzioni dello scrutinio di legittimità.

Le doglianze suindicate, dunque, si risolvono nella sollecitazione di un diverso, rinnovato al giudice di legittimità.

Scarica la della Cassazione Penale n.15364 del 19 maggio 2020

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