In tema di sequestro penale , la Corte di Cassazione, con la sentenza scaricabile, ha sancito al giudice competente.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in data 25 maggio 2018, disponeva la trasmissione al Tribunale in sede di due istanze presentate dall’Amministrazione giudiziaria del compendio di beni sequestrati nell’ambito penale per reati finanziari, ai sensi degli artt. 321 cod. proc. pen., 322 ter cod. pen., 1, comma 143, I. n. 244 del 2007 (oggi 12 bis d.lgs. n. 74 del 2000).
Il Tribunale di Napoli, con provvedimento del 26 settembre 2018, declinava la propria competenza a provvedere, disponendo la restituzione degli atti al G.i.p..
A tal fine osservava che, secondo quanto di sequestro.
Quando il procedimento per cui si procede.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, a cui sono stati restituiti gli atti, ha sollevatorità giudiziaria procedente.
Al propositoria.
La Corte ha avallato le argomentazioni del GIP, dichiarando la competenza del Tribunale.
Gli Ermellini hanno già avuto dei commi 1 bis e 1 ter.
Il primo prevede che il giudice che dispone il sequestro nomini un amministrato di sequestro.
Come ha ben rilevato.
Ed allora, se a seguito per i sequestri disposti a far tempo dal 19 novembre 2019, data di entrata in vigore della predetta normativa.
Tanto retroattivo.
Dunque, per i sequestri disposti e in corso alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, come quello della cui esecuzione si controverte, rimangono operanti, per l’individuazione del giudice competente in ordine a qualsiasi questione ad essi afferente, le regole comuni espressamente regolatrici del rapporto”.
Conclusivamente, il conflitto a risolvere ogni questione relativa alla disposta misura reale è il giudice che procede.
Scarica la Sentenza della Cassazione Penale 15865 del 26 maggio 2020.










