Conflitto di competenza in appello : le Sezioni Unite Civili

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Il tema del conflitto:

a) se il conflitto anche dal giudice di appello (al pari di quello di primo grado) in limine litis a pena di preclusione;

b) se, ed eventualmente con quali adattamenti, sia applicabile in tal caso o, più in generale, con riferimento dall’art. 359 c.p.c.

In particolare, il collegio ha ritenuto art. 38 c.p.c.), atteso che la possibilità di regolare la competenza presuppone che la questione sia stata tempestivamente eccepita dalla parte interessata o rilevata d’ufficio dal giudice.

La questione di diritto è stata risolta come segue:

postoria – prima che il giudice di secondo grado proceda ad invitare le parti a precisare le conclusioni e a dare ingresso alla fase propriamente decisoria”.

La decisione in esame appare di indubbio interesse soprattutto delle competenza.

Si parte ricordando che la competenza è comunemente definita come quella frazione di giurisdizione spettante in concreto ad una determinata causa. Il problema ad essa inerente attiene alla distribuzione del potere di decidere tra i diversi giudici ordinari.

Attualmente, ricorda la Cassazione, sia l’incompetenza per materia che quella per valore nonché quella per territorio si ha per non proposta se non contiene l’indicazione del giudice che la parte ritiene competente.

Inoltre, quanto rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo».

A partire dal 1990, è divenuto in giudizio.

Ai sensi dell’art. 38 c.p.c., nel regime attuale, l’incompetenza deve essere eccepita, a pena di decadenza, dal convenuto di rilievo entro la prima udienza di trattazione.

Una volta superate queste fasi processuali senza che il vizio di incompetenza sia stato.

Quanto o la competenza si stabilizza definitivamente in capo a lui.

Si tratta di procedimento che nulla ha a che vedere con i mezzi di impugnazione.

Ciò, peraltro, non è in contrasto come mezzo d’impugnazione.

Il conflitto fra:

a) una valutazione espressa in una decisione declinatorio inderogabile nei casi previsti dall’art. 28 c.p.c. (cui vanno assimilati i casi di c.d. competenza funzionale, nei limiti in cui sono ritenuti configurabili);

b) una valutazione contraria espressa nello stesso attoria della competenza e conforme all’indicazione contenuta nella stessa decisione.

L’art. 45 c.p.c. detta una regola di condotta per il giudice davanti al quale la causa è stata riassunta, per la cui operatività devono ricorrere appositi presupposti:

1) la pronuncia declinatoriale inderogabile;

2) la pronuncia declinato), non rientrando fra gli atti urgenti consentiti dalla stessa norma, è da reputare anch’essa preclusa;

3) il processo a seguito.

Vi è poi una norma che disciplina la preclusione del potere di sollevare il conflitto di competenza d’ufficio.

L’art. 45 c.p.c. si limita a prevedere che “quando in seguito di incompetenza”, senza però indicare alcun termine.

La giurisprudenza della Corte ha raccordato di competenza.

Sul piano letterale, dal confronto in ordine a ciò che in entrambe le norme si vuole diacronicamente limitare entro la prima udienza.

Vi è poi, da ultimo, il tema della competenza del giudice dell’impugnazione e la proposizione dell’appello a giudice territorialmente incompetente.

Ai sensi dell’art. 341 c.p.c., rubricato la sentenza.

A questa regola c’è una sola eccezione, ovvero quella riconducibile all’operatività del c.d. foro erariale.

Tale regola di competenza, prevista dall’art. 25 c.p.c. per l’ipotesi in cui parte in causa è un’Amministrazione dello Stato di quella Corte d’appello.

Tutte le suddette argomentazioni, più diffusamente illustrate nella sentenza scaricabile, sono poi confluite nel principio di diritto in premessa.

Cassazione Sezioni Unite 11866 del 18.06.2020

23 giugno 2020

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