Diffamazione nel caso di contenzioso tra le parti : in presenza di ampio contenzioso tra le parti è esclusa la diffamazione, se le frasi, continenti e veritiere, attengono ai giudizi.
Questo il ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania..
La Corte territo contenzioso, che dunque:
– gli apprezzamenti contenuti nell’atto notarile di successione fossero privi di animus nocendi;
– che conseguentemente fosse da escludere la natura diffamato dell’ampio contenzioso ereditario;
– che la stessa era scriminata dalla verità delle notizie profferite e dalla continenza delle espressioni verbali utilizzate;
– che il preteso danno non patrimoniale patito;
– che la pretesa natura ingiuriosa di altre frasi asseritamente contenute nella memoria di replica degli appellati non poteva essere esaminata per violazione del novum in appello ai sensi dell’art. 345 c.p.c.
Gli impugnanti avevano censurato con riguardo all’art. 360, co. 1 n.3, 4 e 5 c.p.c.
Avevano contestato pubblico.
I ricorrenti, sollevavano, altresì, un vizio di omessa pronuncia sul carattere offensivo e diffamato in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.
Per la Cassazione i motivi sono inammissibili in quanto riscontro.
Scarica l’Ordinanza della Cassazione Civile 11307 del 12.06.2020










