Il riesame del sequestro probatorio

0
432

In sede di riesame del sequestro probato dei fatti.

Questo nei confronti dei ricorrenti.

Il tribunale, nel disattendere le istanze di riesame, riteneva sussistente a carico dei predetti, il fumus dei delitti di cui agli artt. 4, 5, 11 D.Lgs. 74/2000, nonché il vincolo di pertinenzialità dei beni oggetto di sequestro.

Va, in primo luogo, osservato ai fatti cui si riferisce la misura cautelare reale (cfr., Sez. 5, n. 28515 del 21/5/2014, Ciampani e altri, Rv. 260921).

Nella fattispecie, il Tribunale del riesame, senza accontentarsi della mera “postulazione” dell’esistenza dei reati ipotizzati di cui agli artt. 4, 5 ed 11 D. Lvo. 74/2000, avrebbe dovuto formulate.

Invero, secondo il risalente insegnamento.

Tale astrattezza, però, non limita i poteri del giudice nel senso che questi deve esclusivamente “prendere atto della sua fondatezza.

Alla giurisdizione compete, perciò, il potere-dovere di espletare il controllo di legalità, sia pure nell’ambito offerte dal pubblico ministero.

L’accertamentono di sussumere l’ipotesi formulata in quella tipica.

Pertanto le contestazioni difensive sull’esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l’integralità dei presupposti che legittimano il sequestro” (Sez. U, n. 23 del 20/11/1996, dep. 1997, Bassi e altri, Rv. 206657).

Il Tribunale, invece, pur nell’ambito concerneva la specifica posizione dei singoli indagati e la riferibilità agli stessi, quali persone fisiche ovvero organi di persone giuridiche, delle specifiche violazioni finanziarie paventate.

Va, poi, ricordato dei fatti.

Questi termini pienamente in linea con i parametri costituzionali e convenzionali, in particolare sotto di sequestro.

Nell’ordinanza impugnata, a fronte della specifica censura, si afferma, con motivazione meramente apparente e tautoria per le indagini in corso sulle quali dovranno svolgersi i necessari accertamenti”.

Trattasi di motivazione che non si pone in linea con il richiamato dei fatti.

Si è ritenuto, la cui necessità si collega alla previsione generale di cui all’art.125 c.p.p., comma 1, espresso in termini assoluti nell’incipit della disposizione e, dunque, indipendentemente dalla natura delle cose da apprendere a fini di prova, solo successivamente indicate dalla disposizione.

Ponendosi sul solco tracciatobre 1986, Agosi c. U.K.).

Alla luce di quanto di ricostruzione del fumus commissi delicti.

La Suprema Corte ha, pertanto per nuovo esame.

Scarica la Sentenza della Cassazione Penale n. 16070 del 27 maggio

Segui e condividi i nostri contenuti anche sui social network...