Nella sentenza in esame si affronta un caso di diffamazione a mezzo stampa operatasi mediante intervista diffamatore responsabile e del giornalista.
Secondo l’impianto.
La Corte rileva come ben possano coesistere:
- sia i caratteri della scriminante ex art. 51 cod. pen., del resto di vista della condotta oggettiva, si caratterizza per avere dei contenuti potenzialmente lesivi dell’immagine;
- sia gli elementi dai quali desumere, comunque, anche l’assenza di prova del coefficiente soggettivo del reato, nella fattispecie tipica, dal dolo generico (Sez. 5, n. 8419 del 16/10/2013, dep. 2014, Verratti, Rv. 258943).
Il sintetico richiamo finale alla mancanza del coefficiente soggettivo doloso “generico” non è censurabile da un punto di vista, oltre che logico, anche sistematico: la dimensione putativa di una scriminante, infatti, agisce proprio sulla configurabilità del dolo (anche di quello generico) di fattispecie.
In altre parole, il coefficiente soggettivo può essere escluso valutando l’atteggiamento in essere tutte le cautele per accedere alla scriminante, che, dunque, si configura a livello putativo.
Ma nel caso del provvedimentout court.
Il provvedimento e, dall’altro, per presentare in modo obiettivo l’intervista ed i fatti in essa dichiarati, senza allusioni o sottintesi.
Il Collegio rileva come effettivamente vi sia un’opzione dominante della giurisprudenza civile in tema di diffamazione secondo cui, operato.
In altre parole, il giornalista può essere chiamato (in tal senso si esprime Sez. 3 civ., n. 15112 del 17/6/2013, Rv. 626951, in motivazione).
Diventano rilevanti, per tale verifica, la consecuzione, la suggestività, l’articolazione di artifici dialettici o retorici nella formulazione delle domande o delle premesse o dei commenti (Sez. 3 civ., n. 15112 del 17/6/2013, Rv. 626951; Sez. 3 civ., n. 16917 del 20/7/2010, Rv. 614230).










